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Lombardia, deliberazione n. 456 – Contabilizzazione rimborsi per gestione associata


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta tecnica contabile per l’allocazione di alcune risorse nel bilancio dell’ente capofila di una gestione associata.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 456/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 novembre, hanno chiarito che nel caso di prestazioni o spese sostenute dall’ente in “conto proprio”, anche se in virtù di una gestione associata con altri enti (dai quali il comune riceve il rimborso spese), tali somme devono essere imputate nei titoli delle entrate e spese che sostengono lo svolgimento delle proprie attività e non “in conto terzi”, in quanto attività che interessano, con rischio proprio, il patrimonio, il bilancio e le competenze dell’ente medesimo.

Secondo i magistrati contabili, l’errata inclusione, nei servizi conto terzi, di voci che non rientrano nelle partite di giro costituisce una grave irregolarità contabile, poiché non consente una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione e potrebbe comportare, per gli enti che vi sono soggetti, un’elusione del rispetto del patto di stabilità atteso che le partite di giro, proprio perché per loro natura devono necessariamente pareggiare, non sono computate dal legislatore ai fini del calcolo dei saldi.


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