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Lombardia, deliberazione n. 452 – Compensi per “atti di pianificazione”


Un sindaco ha chiesto un parere in ordine al corretto significato da attribuire alla locuzione “atto di pianificazione” prevista nell’articolo 92, comma 6, del d.lgs. 163/2006, relativo all’attribuzione del c.d. incentivo alla progettazione a favore dei dipendenti comunali.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile riconoscere tale incentivo nel caso in cui il personale interno realizzati atti diversi da quelli correlati alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio, la redazione di un PGT, variante urbanistica, piano integrativo d’intervento, recupero edilizio, documento di piano, piano delle regole, piano dei servizi, etc..

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 452/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 novembre, hanno confermato l’interpretazione fornita dalla sezione controllo del Piemonte con deliberazione n. 290/2012, secondo cui l’atto di pianificazione, comunque denominato, ai fini dell’erogazione degli incentivi (ex art. 92, comma 6, d.lgs. 163/2006) deve necessariamente riferirsi alla progettazione di opere pubbliche.

In caso di redazione di puri atti di pianificazione territoriale al personale tecnico abilitato, dipendente dell’amministrazione, non può essere erogato alcun compenso incentivante.

Secondo i magistrati contabili, infatti, ciò che rileva ai fini della riconoscibilità del diritto al compenso incentivante non è tanto il nomen juris attribuito all’atto di pianificazione, quanto il suo contenuto specifico, che deve essere strettamente connesso alla realizzazione di un’opera pubblica, ovvero a quel quid pluris di progettualità interna.

Secondo l’orientamento prevalente della Corte dei conti, “un mero atto di pianificazione generale (piano regolatore o variante generale) costituisce, al contrario, diretta espressione dell’attività istituzionale dell’ente per la quale al dipendente è già corrisposta la retribuzione ordinariamente spettante”.


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