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Il mancato invito alla precedente affidataria deve essere comunque motivato


Sebbene nel caso di trattativa privata non sussista un obbligo in capo all’Amministrazione di invitare tutte le imprese che ne facciano richiesta, nè di illustrare diffusamente le ragioni di ogni mancato invito, è però ravvisabile l’obbligo di motivare il mancato invito di una ditta che versa nella condizione di precedente affidataria.

E’ questo quanto ha affermato il Tar Toscana, sez. III, con la sentenza n. 1578/2012, con la quale ha accolto il ricorso presentato dal precedente gestore del servizio di distribuzione di bevande calde e fredde e prodotti alimentari preconfezionati, che contestava il mancato invito alla procedura, nonostante ne avesse fatto esplicita richiesta.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso, annullando gli atti della procedura, sul presupposto che la precedente affidataria del servizio dedotto in gara, vantando una posizione di interesse qualificato, ha diritto di conoscere il motivo del suo mancato invito: la stazione appaltante avrebbe quindi ben potuto escludere la richiedente ma solo in virtù di espressa motivazione che in quanto tale risultasse altresì legittima.

 


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