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Sicilia, deliberazione n. 71 – Progressione economica retroattiva


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di disporre selettive progressioni orizzontali con efficacia retroattiva.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione n. 71/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 novembre hanno chiarito che “l’attivazione delle selezioni per la progressione economica orizzontale, per evidenti e semplici ragioni di trasparenza e correttezza dei comportamenti, deve essere sempre portata a conoscenza di tutti i lavoratori, preventivamente rispetto all’anno da valutare, in modo da consentire agli stessi, in partenza, uguali possibilità di partecipazione. Sotto questo profilo è evidente che, sapendo di essere oggetto di valutazione per la progressione economica orizzontale, sulla base dei criteri precedentemente adottati, ciascun lavoratore potrà adottare, autonomamente, le conseguenti decisioni in ordine ai contenuti, qualitativi e quantitativi, della propria prestazione lavorativa ritenuti più idonei al conseguimento dell’obiettivo di un trattamento economico più elevato.

Diversamente operando, ammettendo cioè una selezione significativamente retroattiva, a parte i dubbi di correttezza di una tale opzione alla luce di quanto  sopra detto, si rischia non solo un risultato non effettivamente selettivo ma anche una soluzione che potrebbe essere percepita ed intesa come una discutibile situazione di “sanatoria generalizzata”. Infatti, si potrebbe ritenere che la decisione del  ricorso  ad una progressione economica con efficacia retroattiva trovi la sua giustificazione nella circostanza che oggetto della valutazione sarebbero comportamenti già tenuti dai lavoratori e, quindi, già conosciuti dal datore di lavoro pubblico, e che, quindi, nel momento di una tale opzione già sarebbero noti i destinatari del beneficio economico di cui si tratta”.


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