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Lombardia, deliberazione n. 447 – Nomine società pubbliche


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla decorrenza applicativa dei commi 4 e 5 dell’articolo 4, d.l. 95/2012, recanti limiti alla composizione numerica dei consigli di amministrazione e prescrizioni sullo status e sui compensi dei componenti degli stessi consigli, delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs 165/2001 (ovvero delle altre società a totale partecipazione pubblica: comma 5) che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 447/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 ottobre hanno chiarito che le due norme trovano applicazione per ogni rinnovo di consiglio di amministrazione a partire dal giorno 7 luglio (data di entrata in vigore del d.l. 95/2012).

Secondo i magistrati, l’operatività della norma non può certamente essere condizionata ad una modifica statutaria: pur prendendo atto della necessità di regolarizzare lo statuto societario, è però evidente che la norma troverà fin da subito applicazione anche se contrastante con le previsioni statutarie.

 


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