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Lombardia, deliberazione n. 446– Società gestione farmacia e obbligo dismissione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione delle vigenti disposizioni relative alla dismissione delle società a partecipazione pubblica (articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010 e articolo 29, comma 11 bis del d.l. 216/2011).

L’ente ha premesso che nel 2009 ha deciso di esercitare il diritto di prelazione per la titolarità di una farmacia comunale, nel 2010 ha deliberato l’utilizzo dello schema societario e infine, nel 2012 ha costituito una società mista per la gestione del servizio farmaceutico, nonostante la giurisprudenza contabile ritesse sussistente il divieto di costituzione di nuove società per i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 446/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 ottobre, hanno chiarito che, in applicazione del disposto dell’articolo 12 della legge 475/1968 (applicabile alle farmacie comunali ex art. 15 quinquies, comma 2, d.lgs. 415/1989), secondo cui “è consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità”, l’ente potrà cedere la titolarità della farmacia solo dal febbraio 2015.

Secondo i magistrati, tuttavia, il profilo societario e quello della titolarità operano su piani diversi.

L’ente locale, infatti, quale soggetto di diritto comune, in astratto, può certamente alienare la propria quota societaria, ma dall’altro mantiene comunque la titolarità del servizio, che non può cedere e che dovrà gestire sotto altra forma.

Il rispetto dell’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010 impone, infatti, la liquidazione delle società già costituite o, in alternativa, l’alienazione delle relative partecipazioni.

Dopo la messa in liquidazione della società (o alla cessione della partecipazione), il comune potrà rinunciare alla titolarità della farmacia (che, conseguentemente, sarà considerata sede vacante) ovvero deliberare in merito a una diversa forma di gestione del servizio secondo quanto previsto dall’articolo 9 della legge 475/1968 (diversa, ovviamente, da quella tramite società).

 

 


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