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Campania, deliberazione n. 250 – Garanzia fideiussoria a favore della partecipata


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per l’Ente di rilasciare una fideiussione solidale a favore di un Istituto di credito nell’interesse della società affidataria della concessione di costruzione e gestione di una struttura sportiva comunale, considerato che il comune non ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2011.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione n. 250/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 novembre, hanno chiarito che un ente locale può rilasciare garanzia fideiussoria in presenza delle condizioni disciplinate nell’articolo 204 del d.lgs. 267/2000 e nel rispetto dei principi costituzionali (ex artt. 97 e 119), tra cui necessariamente è previsto il rispetto del patto di stabilità (ex art. 1, comma 119, legge 220/2010).

Secondo i magistrati, l’ente locale interpellante, avendo violato il patto 2011, non può, nell’esercizio successivo e fino a quando non sia tornato a rispettare i parametri imposti dal patto, rilasciare fideiussioni. L’eventuale comportamento contrario, determinerebbe la nullità del contratto per violazione di disposizioni legislative (ex art. 1343 c.c.) ed esporrebbe  gli amministratori a conseguente responsabilità amministrativo-contabile.


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