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Puglia, deliberazione n. 31– Rimborso spostamenti tra le varie sedi istituzionali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’art. 6, comma 12, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di corrispondere il trattamento di trasferta al personale utilizzato in convenzione che effettua spostamenti tra il Comune convenzionato e quello di cui è dipendente.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 31/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 ottobre hanno rilevato che, in analogia con quanto affermato delle SSRR nella deliberazione 9/ 2011 con riferimento alla fattispecie del segretario comunale titolare di sede di segreteria convenzionata, tali spostamenti possono configurarsi quali “spostamenti tra le varie sedi istituzionali”.

Secondo i magistrati, di conseguenza, in quanto estranee al campo di applicazione dell’art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010, trovano applicazione le norme di CCNL che prevedono il rimborso delle spese di viaggio nei limiti previsti dall’art. 41, commi 2 e 4, del CCNL del 14 settembre 2000, richiamato dall’art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004.

 


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