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Lombardia, deliberazione n. 440 – Incentivi alla progettazione


Un Sindaco ha chiesto un parere in ordine alla corretta applicazione dell’articolo 92, comma 6, del d.lgs. 163/2006, relativo all’attribuzione del c.d. incentivo alla progettazione a favore dei dipendenti dell’ufficio tecnico comunale, in particolare sulla possibilità di riconoscere l’incentivo ivi previsto non solo a chi ha redatto l’atto di pianificazione ma anche ai componenti dell’Ufficio di Piano con compiti di supporto ed altresì nell’ipotesi di redazione dell’atto a cura di professionisti esterni.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 440/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 ottobre, hanno chiarito che “l’art. 92, comma 6, non potrebbe costituire titolo per l’erogazione di speciali compensi ai dipendenti che svolgono attività sussidiarie, strumentali o di supporto alla redazione di atti di pianificazione affidata a professionisti esterni”.

Tale disposizione, infatti, abilita (nella misura autoritativamente fissata dalla legge) a riconoscere uno speciale compenso, al di là del trattamento economico ordinariamente spettante, solo in presenza delle seguenti condizioni:

a) la prestazione deve consistere nella diretta “redazione di un atto di pianificazione” e non in attività variamente sussidiarie che rientrano nei doveri d’ufficio dei dipendenti, nel contesto dell’attività di governo del territorio (Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 9/2009);

b) la redazione dell’atto di pianificazione non deve essere affidata ad un professionista esterno alla p.a., ai sensi dell’art. 90, comma 6, d.lgs. 163/2006.


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