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Lombardia, deliberazione n. 439 –Contratto di disponibilità


Un Sindaco ha richiesto un parere relativamente alle corrette modalità di contabilizzazione del contratto di disponibilità, in particolare chiedendo se la spesa inerente all’infrastruttura (c.d. asset) realizzata in esecuzione di un contratto di disponibilità possa essere considerata fuori dal bilancio dell’ente (off balance) e, quindi, dal debito pubblico.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 439/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 ottobre, hanno chiarito che l’accertamento dovrà essere effettuato dall’Ente sulla base dei criteri contenuti nelle decisioni Eurostat, in particolare tenendo conto del principio per cui la spesa inerente alla costruzione di opere pubbliche non grava sul bilancio dell’ente, a condizione che il rischio ricada sul soggetto realizzatore, in tal modo permettendo la riconducibilità della fattispecie al partenariato pubblico-privato.

Secondo i magistrati, solo nell’ipotesi in cui, applicando rigorosamente il criterio del riparto dei rischi tra soggetto pubblico e privato, il contratto di disponibilità non costituisca in concreto una forma di indebitamento è possibile escludere l’iscrizione in bilancio del canone di disponibilità quale spesa di investimento. Diversamente, laddove in capo all’Amministrazione sia prevista la facoltà di riscatto lettera c) primo comma articolo 160 ter del d.lgs. 163/2006, troveranno applicazione i principi espressi dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 49/2011.

 


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