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Lombardia, deliberazione n. 438 – Azienda speciale di formazione professionale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’art. 6, comma 2, del d.l. 78/2010,  in particolare sulla possibilità di annoverare l’azienda speciale provinciale, costituita per la gestione della formazione professionale, tra gli enti esclusi dai vincoli di onorificità degli incarichi di amministrazione.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 438/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 ottobre, hanno chiarito che, stante il richiamo alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, l’azienda speciale non è ascrivibile tra le amministrazioni dello Stato.

Ne consegue che il regime delle esclusioni al principio onorifico, salvo il gettone di presenza, previsto dall’articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010 non si applica all’azienda speciale di formazione professionale.

 


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