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Puglia, deliberazione n. 30 – Mancato rispetto patto di stabilità e vendita immobili


Un sindaco ha richiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 7, comma 2, lett. b) del d.lgs. 149/2011, confermata dall’articolo 31, comma 26, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), in particolare sulla portata applicativa della sanzione prevista in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2011 e seguenti.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile non considerare nel limite di spesa del bilancio 2012 l’importo da pagare per debiti fuori bilancio finanziati con i proventi della vendita di beni immobili di proprietà del comune

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 30/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 ottobre, hanno confermato quanto stabilito dalla Ragioneria generale dello Stato nelle circolari n. 5/2012, n. 15/2010 e n. 11/2011, secondo cui le “spese sono identificate dal Titolo I della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione e concernono il triennio immediatamente precedente”.


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