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Lombardia, deliberazione n. 429 – Trattamento accessorio del personale


Un comune ha chiesto un parere in merito al trattamento accessorio al personale, chiedendo chiarimenti sulla possibilità di mantenere il limite del fondo produttività collettiva e per lavoro straordinario previsto nell’accordo decentrato per il 2010 anche per il triennio successivo, sulla base della circolare n. 12/2011 del Mef (considerando che di fatto tale importo non era stato erogato completamente per problemi finanziari dell’ente).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 429/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 ottobre, hanno chiarito che il limite stabilito dall’articolo 9, commi 1 e 2-bis del d.l. 78/2010 deve essere applicato in termini di competenza/ stanziamento e non di cassa. Nel 2012 non può essere superato quanto stabilito nel 2010, ma può essere confermato quanto previsto nel 2010 permanendone i presupposti.

Per quanto concerne il fondo per il lavoro straordinario, i magistrati contabili hanno precisato che il “tetto” (corrispondente all’importo dell’anno 2010) è applicabile anche al fondo per il “lavoro straordinario” (alimentato ai sensi dell’articolo 14 del Ccnl. 1° aprile 1999), in quanto la ratio del vincolo posto dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell’ente pubblico.

 


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