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Liguria, deliberazione n. 98 – Limiti di indebitamento per mutui


Un comune ha chiesto un parere in ordine ai limiti d’indebitamento di cui all’articolo 204 del d.lgs. 267/2000, come modificato dall’articolo 8, comma 1, della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2011).

L’ente ha evidenziato che, a seguito dello scioglimento della Comunità Montana, su indicazione della Regione e del Commissario liquidatore, lo stesso dovrebbe subentrare nella proprietà di un immobile su cui sono stati attivati dei mutui per la ristrutturazione. L’ente quindi dovrebbe conseguentemente intestarsi tali debiti, mediante novazione, di cui due sono assistiti da contributo a valere sull’ex Fondo sviluppo investimenti del Ministero dell’Interno e due sono a totale carico della Comunità.

Considerando che nel 2012 (anno in cui si dovrebbe procedere alla novazione dei contratti di mutuo) viene rispettato il limite degli interessi passivi (in particolare il valore percentuale calcolato secondo quanto disposto dall’articolo 204 del TUEL è pari al 5,36% per l’anno 2012, al 5,48% per l’anno 2013 ed al 5,24% per l’anno 2014), il comune ha chiesto se sia possibile procedere a tale operazione negoziale e se nel calcolo del tasso di indebitamento sia da ricomprendere gli interessi passivi delle rate di ammortamento dei mutui assistiti dalle rate dell’ex Fondo sviluppo investimenti a carico del Ministero dell’Interno.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 98/2012, pubblicata sul sito della sezione di controllo il 19 ottobre, hanno chiarito che, sulla base dell’interpretazione autentica fornita dal legislatore all’articolo 16, comma 11, d.l. 95/2012, è ammissibile il ricorso a forme d’indebitamento qualora venga rispettato il limite disposto dall’articolo 204 del Tuel nel corso dell’esercizio di riferimento ossia in quello in cui il debito deve essere contratto.

Ciò nonostante l’ente dovrà valutare, in sede di programmazione, altri due fattori fondamentali: la necessità di ridurre il debito ai sensi dell’art. comma 3, dell’articolo 8 della legge 183/2011 (disposizione che costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, la cui violazione determina gravi sanzioni per l’ente locale), nonché la necessità, per un principio di prudenza, di avere capacità d’indebitamento negli esercizi futuri al fine di fronteggiare eventuali esigenze finanziarie in mancanza di risorse proprie.

 


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