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Gare: revoca per pubblico interesse anche dopo l’aggiudicazione provvisoria


E’  legittima la revoca di una gara per motivi di pubblico interesse, da parte di una azienda sanitaria, la cui aggiudicazione provvisoria era già stata deliberata.

Questo è quanto ha affermato il Consiglio di stato, con la sentenza n. 5282 del 16 ottobre 2012, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una azienda sanitaria avverso l’annullamento della revoca di una procedura aperta per l’affidamento del servizio ristorazione.

Nel caso di specie, l’Azienda sanitaria aveva disposto la revoca dell’intera procedura di gara, già aggiudicata, per conformarsi alle “sopravvenute disposizioni regionali in materia di contenimento della spesa sanitaria” e tener conto dell’avvio del Piano di riordino del sistema sanitario regionale. Contestualmente, per assicurare la continuità del servizio oggetto dell’affidamento in questione, bandiva due successive procedure negoziate senza pubblicazione del bando, in quanto la prima procedura andava deserta, riducendo la durata del servizio, peraltro con oggetto più contenuto e disciplinato da un diverso capitolato.

Avverso tali atti, la Società aggiudicataria aveva presentato ricorso al Tar, che l’aveva accolto annullando la delibera di revoca della gara, nonché della successiva delibera di indizione di nuova gara. L’asl ha impugnato la pronuncia davanti al Consiglio di Stato.

I Giudici amministrativi, nella pronuncia in commento, hanno riformato la sentenza del Tar, affermando che legittimamente “la stazione appaltante ha esercitato l’autotutela, procedendo alla revoca della intera procedura di gara in controversia, ai sensi dell’art 21 quiquies legge n .241/1990, dopo averne individuato i presupposti nelle seguenti circostanze: “ i sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica ( palesati soltanto a seguito delle operazioni di apertura delle offerte economiche) derivanti da una forte riduzione dei trasferimenti finanziari, nonché una nuova valutazione delle esigenze nell’ambito dei bisogni da soddisfare, conseguenti al futuro assetto organizzativo come meglio sopra esplicitati, emersi a seguito di una ponderata valutazione che ha evidenziato la non convenienza di procedere all’aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto precedentemente alle direttive regionali sopracitate, ed all’opportunità di provvedere ad una rinnovata procedura per un servizio avente caratteristiche differenti al fine di ottenere un risparmio economico “( delibera commissariale di revoca 22 aprile 2011, n. 126)”.

Nondimeno, nel caso in esame, sebbene la procedura concorsuale si fosse arrestata nel provvedimento di aggiudicazione provvisoria, il Collegio ha riconosciuto la sussistenza del diritto ad un equo indennizzo alla aggiudicataria a titolo di ristoro del pregiudizio subito per aver confidato incolpevolmente nel buon esito della gara, in cui infatti risultava prima classificata con la migliore offerta.


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