Un sindaco ha richiesto un parere in ordine alla possibilità “di erogare contributi in denaro alle Pro Loco ed Associazioni culturali/sportive per il sostegno alle iniziative di carattere sociale-culturale-sportivo, per l’anno 2012”.
I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione n. 346/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 ottobre, hanno chiarito che non si configura come “sponsorizzazione” (vietata dal comma 9 dell’articolo 6 del d.l. 78/2010), il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del comune, nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione.