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Gare: spetta all’Adunanza plenaria chiarire se spetta al Rup o alla commissione la verifica dell’anomalia dell’offerta


Il Consiglio di Stato, sezione VI, con l’ordinanza n. 5270 del 12 ottobre 2012, ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione relativa alle competenze in ordine alla valutazione di anomalia delle offerte, alla luce del contrasto giurisprudenziale esistente sulle contrapposte funzioni in capo al RUP e alla commissione di gara (o a quella tecnica).

Al Consiglio di stato si è rivolto un Consorzio stabile che era stato escluso dalla gara per l’appalto di lavori di ristrutturazione e ampliamento a seguito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, effettuato dal responsabile del procedimento senza coinvolgere la commissione di gara.

Il Consiglio di Stato ha richiamato, da un lato, l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale è illegittima la valutazione dell’anomalia delle offerte in una gara di appalto compiuta dal responsabile unico del procedimento invece che dalla commissione di gara, unica competente in tal senso, e dall’altro invece, quell’orientamento in base al quale, il responsabile del procedimento nell’attuale sistema, alla luce di una combinata lettura degli artt. 86, 88 del d. lgs. 163/2006 e 121 del d.p.r. 207/2010, costituisce il “motore” del subprocedimento di valutazione di congruità delle offerte sospette di anomalia, sicché deve escludersi un vizio di incompetenza con riferimento all’attività da questi compiuta nella fase di valutazione della congruità dell’offerta.

Il rilevato contrasto di giurisprudenza ha indotto i giudici amministrativi alla rimessione della questione all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.


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