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Lombardia, deliberazione n. 422 – Incremento fondo per le risorse decentrate


Un comune ha chiesto un parere in merito alle disposizioni di cui all’articolo 40 del d.lgs. 165/2001, con particolare riferimento ai limiti di incremento del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2012.

L’ente fa presente di essere in regola con la stessa disposizione ove la si interpreti come riferita alla rendicontazione dei risultati dell’anno precedente, mentre nel caso in cui avesse una valenza in chiave di programmazione finanziaria (bilancio di previsione e relativi assestamenti) non sarebbe così.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 422/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 ottobre, hanno confermato l’interpretazione fornita dalla stessa Corte dei conti, secondo cui gli enti locali, nella deliberazione e successiva erogazione delle risorse integrative aggiuntive, sono tenuti “in ogni caso” a rispettare gli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno e le norme vigenti che impongono il contenimento delle spese di personale, quindi anche in sede previsionale (Sez. Veneto delibera n. 37/2010/PAR; Sez. Lombardia delibera n. 972/2010/PAR; da ultimo, Sezione Piemonte delibera n. 29/2012/PAR e Sezione Lombardia delibera n. 368/2012/PRSE).

 


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