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Lombardia, deliberazione n. 402 – Emolumenti incarichi di natura elettiva


Un sindaco ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica, nello specifico in materia di emolumenti in presenza di doppio incarico quale consigliere comunale e revisore dei conti.

In particolare, è stato chiesto un chiarimento in merito all’interpretazione dell’articolo 5, comma 5 del d.l. 78/2010 ai sensi del chiarimento contenuto nell’articolo 35 comma 2-bis della legge 35/2012.

Tale ultima disposizione ha chiarito che l’articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010 deve essere interpretato nel senso che non si riferisce ai revisori dei conti.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 402/2012 depositata in data 18 settembre, hanno precisato che lo svolgimento di qualsiasi incarico di natura elettiva (a prescindere dalla percezione di un emolumento per lo stesso) determina l’applicazione del vincolo di finanza pubblica introdotto dall’articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010. L’interpretazione autentica contenuta nel citato articolo 35, comma 2-bis della legge 35/2012 attiene esclusivamente alla fattispecie di cui al citato articolo 6, comma 2 e non può essere estesa anche all’articolo 5, comma 5. Pertanto, il consigliere comunale che sia anche nominato da una p.a. revisore contabile non può percepire alcun ulteriore compenso.


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