Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Emilia Romagna, del. n. 371 – Spese personale finanziate con proventi esterni all’ente


Una provincia ha chiesto un parere in ordine alla computabilità della spesa di personale a tempo determinato necessaria per lo svolgimento di attività connesse a progetti dell’Unione Europea, finanziate interamente da contributi comunitari, ai fini del rispetto del limite previsto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/10.

I magistrati contabili dell’Emilia Romagna, con la deliberazione n. 371/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 settembre, hanno confermato l’interpretazione fornita dalla stessa Corte dei conti, secondo cui i limiti di spesa di personale devono intendersi riferiti solo alle spese finanziate con entrate in libera disponibilità dell’Ente e non alle spese finanziate da risorse provenienti da enti diversi e caratterizzate da un vincolo di destinazione (Sez. controllo Lazio 23/2012; Sez. controllo Liguria 9/2012; Sez. controllo Toscana, delibera 8/2010).

A tal proposito, è necessario segnalare che la Corte dei Conti, sez. contr., dell’Umbria, con la deliberazione n. 121/2012 ha fornito un’interpretazione “restrittiva”, chiarendo che solo le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, “che non comportano quindi nessun aggravio per il bilancio dell’ente”, non devono essere computate tra le spese di personale del comune.

La Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, nella deliberazione in commento ha precisato che “la spesa per il personale a tempo determinato assunto per realizzare progetti comunitari finanziata con risorse comunitarie deve essere esclusa dall’aggregato di spesa sottoposto al vincolo del 50% della spesa sostenuta per la medesima finalità nel 2009, in quanto non comporta alcun aggravio sul bilancio dell’ente”.

 


Richiedi informazioni