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Emilia Romagna, del. n. 370 – Spese personale elezioni amministrative


Un sindaco ha chiesto se la spesa di personale, derivante dal lavoro straordinario e dagli eventuali altri oneri direttamente connessi all’attività elettorale per le elezioni amministrative, possa essere esclusa dai limiti di spesa di cui all’articolo 1, comma 557, legge 296/2006. Tale richiesta è stata motivata evidenziando che tali costi derivano da un adempimento di carattere obbligatorio.

I magistrati contabili dell’Emilia Romagna, con la deliberazione n. 370/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 settembre, hanno ricordato che possono essere escluse dal calcolo le sole spese che non alterano gli equilibri di bilancio e non incidono sulla rigidità della spesa corrente, in quanto finanziate con risorse trasferite da altri soggetti o che si autoalimentano in corrispondenza di specifiche voci di entrata a destinazione vincolata.

In tal caso, infatti, tali spese/entrate possono essere considerate alla stregua delle partite di giro.

La Corte dei Conti dell’Emilia ha ribadito che “le spese destinate a retribuire il personale impegnato nelle procedure elettorali amministrative devono essere incluse nella voce di spesa di personale, rilevante ai fini del vincolo di cui all’articolo 1, comma 557” della citata legge finanziaria 2007.

Le spese obbligatorie non possono per ciò solo essere escluse dal “calcolo, a fronte della volontà del legislatore di considerare eccezionali le esclusioni, nonché tenuto conto di come, in caso contrario, la vasta tipologia ed il notevole volume di spese obbligatorie presenti all’interno dei bilanci degli enti locali finirebbero per vanificare l’effettività del vincolo di spesa de quo”.


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