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Assunzioni: forniti numerosi chiarimenti dalla Funzione pubblica


Il dipartimento della Funzione pubblica ha fornito recentemente alcuni chiarimenti, pubblicati sul sito nei primi giorni di ottobre 2012, in merito al rapporto di lavoro a tempo determinato, al collocamento obbligatorio, alla riserva di posti per gli appartenenti alle forze armate, alla valutazione dell’anzianità di servizio per i lavoratori socialmente utili e al trattamento economico per ferie non godute.

La Funzione pubblica, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, ferma restando la disciplina prevista dal d.lgs. 368/2001, (come recentemente modificata dalla legge 92/2012, che trova applicazione anche per le PA.) ha chiarito che:

– la prosecuzione del contratto a tempo determinato oltre il limite di 36 mesi può essere prevista dai Ccnl. di comparto;

– l’assunzione a termine, successiva alla conclusione di un contratto a tempo determinato, non deve tener conto degli intervalli di tempo previsti dal d.lgs. 368/2001 in caso di utilizzo di una diversa graduatoria.

In materia di collocamento obbligatorio, al Dipartimento sono stati richiesti chiarimenti in ordine a diversi profili della specifica disciplina.

In particolare con riferimento al trasferimento del lavoratore disabile proveniente da altro ruolo, lo stesso può essere computato nel ruolo di destinazione, ai fini della copertura della quota d’obbligo di cui all’articolo 3 della legge 68/1999, solo ove vi sia disponibilità nella quota stessa. diversamente resterà in carico alla quota d’obbligo del ruolo cedente fintanto che non si determini la vacanza utile di quota nell’amministrazione di destinazione, ciò al fine di garantire la neutralità finanziaria nel regime delle assunzioni delle categorie protette.

Sempre con riferimento al rispetto della copertura della quota d’obbligo di cui all’articolo 3 citato, è stato chiarito che a tal fine è possibile computare anche i lavoratori disabili assunti in applicazione della normativa in materia di lavoratori socialmente utili.

Riguardo alla specifica disciplina che prevede l’obbligo di assunzione per le PA di centralinisti non vedenti (legge 113/1985), la Funzione pubblica ha chiarito che tale obbligo possa venir meno per le caratteristiche tecniche del centralino telefonico e per l’inesistenza di uno specifico posto di fatto destinato alle mansioni di centralinista.

Il Dipartimento in ordine alla riserva obbligatoria di posti prevista in materia di assunzioni in favore di appartenenti alle forze armate, ha chiarito che essa non trova applicazione con riferimento alle posizioni dirigenziali, anche alla luce delle modifiche introdotte al d.lgs. 66/2010.

La Funzione Pubblica in ordine alla possibilità di considerare il periodo di attività prestata in qualità di lavoratori socialmente utili ai fini del calcolo del punteggio nell’ambito delle procedure di progressione economica ha risposto negativamente, non potendo tale attività essere considerata ai fini dell’anzianità di servizio.

Ciò, tuttavia, non esclude per le Amministrazioni interessate la possibilità di valorizzare l’esperienza professionale maturata dal personale nello svolgimento delle predette attività, attraverso la valutazione come titolo cui attribuire un eventuale punteggio diverso, in termini di pesatura, da quello attribuito agli anni di servizio svolti riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato.

Inoltre la Funzione pubblica con riferimento alla disciplina prevista dall’art. 5 del decreto sulla Spending review ha fornito chiarimenti in merito alla mancata fruizione di ferie, permessi e riposi.

Secondo il dipartimento la portata di tale disposizione, non esclude la possibilità di derogare al divieto di corresponsione del trattamento economico sostitutivo nei casi di cessazioni del servizio conseguenti a periodi di malattia ovvero a dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente.

 


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