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Puglia, del n. 4 – Spese di personale in Ente non sottoposto al patto di Stabilità


Un comune ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’assunzione di nuovo personale, considerato che l’ente non è soggetto al patto di stabilità interno e che dal 2004 al 2011 ha visto andare in quiescenza complessivamente sette dipendenti. Di queste cessazioni, due avvenute nel 2009 e tre nel 2010, si è proceduto al turn-over, rispettivamente, nel 2010 e 2011 mantenendo la spesa fissata nei limiti prescritti dalla legge 296/2006 (art. 1, comma 562).

Il comune, in particolare, ha chiesto se sia corretto considerare le complessive cessazioni intervenute dal 2004 al 2011 per procedere ad un’altra assunzione, tenendo conto che la spesa complessiva rapportata al 2004 (dal 29 aprile l’anno di riferimento è il 2008) non è stata superata, né lo sarebbe con la nuova assunzione e che il rapporto tra spese del personale complessivamente determinate e quelle correnti non supera il 35%.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 4/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 settembre, hanno precisato che gli enti locali, non soggetti a patto di stabilità, possono applicare il regime del turn-over per le assunzioni di personale a tempo indeterminato in sostituzione di quello cessato dal 2004 all’esercizio precedente a quello dell’assunzione, qualora quest’ultima non comporti a regime l’incremento delle spese di personale oltre il limite della spesa impegnata nell’esercizio 2004 (2008) e sempre che la percentuale di incidenza delle spese di personale su quelle correnti non sia superiore al 50%.


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