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Privacy tra i banchi di scuola: pubblicato il comunicato stampa del Garante


Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito alcuni chiarimenti in materia di tutela della privacy a scuola, utili per enti locali, professori, genitori e studenti. In particolare, il Garante ha dato indicazioni generali su vari aspetti e in particolare:

 

Retta e servizio mensa

E’ illecita la pubblicazione sul sito della scuola del nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa perché appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli.
Il Garante ha ricordato che gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale.
Per l’accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate restano ferme le regole già predisposte a salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche.

 

Trattamento dei dati personali

Il Garante ha ribadito che le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, con un’adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. In particolare, l’Autorità ha chiarito che i dati sensibili trattati (come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute necessarie per fornire servizi come la mensa) devono essere trattati con estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell’istruzione.
Famiglie e studenti hanno inoltre il diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall’istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.

 

Iscrizione e registri on line, pagella elettronica

Il Garante si è espresso anche sui futuri provvedimenti attuativi del Ministero dell’istruzione riguardo all’iscrizione on line degli studenti, all’adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, auspicando l’adozione da parte di ciascun Istituto di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.

 

Voti, scrutini, esami di Stato

Il Garante si è soffermato anche sui voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, sugli esiti degli scrutini o degli esami precisando che tali dati hanno natura pubblica. Pertanto, le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell’istruzione. Il Garante ha sottolineato che nella pubblicazione dei voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’Istituto deve evitare di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti. In caso, infatti, di “prove differenziate”, sostenute dagli studenti portatori di handicap, non dovrà essere inserito nei tabelloni il riferimento a tali peculiari fattispecie, che potrà essere indicato solo nell’attestazione da rilasciare allo studente.

 

Recite e gite scolastiche

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Il Garante ha precisato che in tali casi le immagini sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale.
Al contrario, nel caso in cui si intendesse pubblicarle o diffonderle in rete e sui social network, è necessario ottenere preventivamente il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.

 

Telecamere

E’ lecito installare telecamere all’interno degli Istituti scolastici, ma queste dovranno funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la presenza di tali strumenti deve essere sempre segnalata con idonei cartelli. Le riprese all’esterno dell’edificio scolastico dovranno avere un angolo visuale opportunamente delimitato. Infine, il Garante ha ricordato che le immagini registrare dovranno essere cancellate dopo 24 ore.

 

Temi in classe

L’Autorità ha chiarito che assegnare agli alunni lo svolgimento di temi riguardanti il loro mondo personale non è lesivo della privacy. E’ competenza dell’insegnante, nel momento di lettura in classe degli elaborati, mantenere l’equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.

 

Cellulari e tablet

L’uso di cellulari, smartphone e tablet è di norma consentito per fini strettamente personali, come la registrazione delle lezioni, sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli Istituti scolastici disciplinare in autonomia l’uso di tali strumenti, anche eventualmente vietandone del tutto l’utilizzo.
Il Garante ha precisato che è lesivo della privacy diffondere immagini, video o foto sul web senza il necessario consenso alle persone riprese. Inoltre, l’Autorità ha ricordato che la diffusione di filmati e foto, che ledono la riservatezza e la dignità delle persone, può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari, pecuniarie e reati.

 

Inserimento professionale

Per agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale degli studenti, le scuole possono comunicare alle aziende private e alle P.A. i dati personali dei ragazzi.

 

Questionari per attività di ricerca

E’ lecito compiere ricerche che prevedono la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti solo se quest’ultimi, e i loro genitori, sono stati prima informati sugli scopi, sulle le modalità del trattamento e sulle misure di sicurezza adottate.
Gli studenti e i genitori devono comunque essere lasciati liberi di non aderire all’iniziativa.

 


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