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Enti terremotati: i contributi regionali erogati per nuove assunzioni sono spese di personale


Solo le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, “che non comportano quindi nessun aggravio per il bilancio dell’ente” non devono essere computate tra le spese di personale del Comune.

Le somme erogate a titolo di contributo dalla Regione a favore degli enti colpiti dal terremoto finalizzati a finanziare nuove assunzioni, al contrario, devono essere considerate tra spese di personale.

Questo il chiarimento fornito dalla Corte dei conti dell’Umbria, nella deliberazione n. 121 pubblicata sul sito della sezione regionale il 5 settembre 2012, in risposta a un ente che aveva chiesto indicazioni in merito a se fossero stati da computare tra le spese di personale anche i contributi regionali erogati per il finanziamento delle assunzioni effettuate ai sensi della legge 61/1998 (terremoto Umbria).

I magistrati contabili hanno richiamato quanto precisato dalla circolare del Ministero dell’economia e finanze 9/2008, che ha chiarito che devono essere escluse dal conteggio della spesa del personale quelle “totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi nessun aggravio per il bilancio dell’ente”. Tale interpretazione è stata confermata anche dalla sezione regionale di controllo della Toscana, nel parere 8/2010 e dalle Sezioni Riunite, in sede di controllo, con delibera 7/2011, che hanno ribadito le indicazioni contenute nella citata circolare del Ministero dell’economia e finanze.

L’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, così come modificato dal comma 11 dell’articolo 4-ter del d.l. 16/2012 ha previsto che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008. Tali enti inoltre possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. La norma originaria era di identico contenuto ad eccezione che per l’anno di riferimento per il limite normativo fissato al 2004.

Secondo i magistrati contabili dell’Umbria, in adesione alla circolare del M.E.F. 9/2008, devono ritenersi da computare nella spesa del personale, ai fini della determinazione del limite del 2008, anche i contributi regionali che hanno finanziato la spesa del personale assunto ai sensi della legge 61/1998 sul terremoto.

Tale chiarimento lascia perplessi in quanto in occasione di eventi calamitosi di grave entità, quale il terremoto dell’Umbria, dell’Abruzzo e di recente dell’Emilia Romagna, la legislazione d’emergenza, adottata per far fronte a esigenze eccezionali, meriterebbe di essere considerata appunto “un’eccezione” rispetto alle ordinarie scelte gestionali che un ente è chiamato a fare in situazioni normali.

In caso contrario, i contributi regionali stanziati non potrebbero che rimanere inutilizzati, considerato che il raffronto tra le spese sostenute da tali enti in condizioni normali rispetto a quelle sostenute negli anni dell’emergenza potrebbe essere sempre sbilanciato.

Tale posizione rigida della Corte dei conti non è stata seguita neppure dal legislatore che per situazioni (neanche paragonabili al terremoto) ha previsto eccezioni agli stringenti vincoli di contenimento della finanza pubblica, si pensi alle olimpiadi (o altre situazioni ben diverse dal terremoto) che sono state ritenute meritevoli di deroghe.

 


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