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Polizia municipale: vietato l’accorpamento del corpo in una struttura complessa


E’ illegittima la dotazione organica che preveda la soppressione del corpo di polizia municipale con conseguente inserimento all’interno di una struttura amministrativa più complessa.

E’ questo il principio affermato dal Consiglio di stato con la sentenza 4605/2012, con la quale ha accolto il ricorso presentato dal comandante di polizia municipale collocato in disponibilità a seguito della soppressione del settore di vigilanza.

Nel caso di specie, un Comune aveva approvato una nuova struttura organizzativa, disponendo la soppressione del settore di polizia municipale e il conseguente inserimento di tali unità operative nel settore di segreteria e affari generali. A seguito di tale modifica era stato disposto il collocamento in disponibilità del comandante, in quanto dirigente del settore soppresso.

Avverso la deliberazione dell’Ente, il comandante aveva presentato ricorso al Tar, che l’aveva accolto. Il Comune ha impugnato la pronuncia davanti al Consiglio di Stato.

I giudici amministrativi, nella pronuncia in commento, hanno chiarito che il corpo di polizia municipale rappresenta una struttura organizzativa autonoma e unitaria, con uno stato giuridico ed economico differenziato, costituita dall’aggregazione degli operatori di vigilanza al vertice del quale è posto il comandante, che ha la responsabilità della struttura e ne risponde direttamente al Sindaco.

Pertanto, la polizia municipale “una volta eretta in corpo, non può essere considerata una struttura intermedia in una struttura burocratica più ampia né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura”.

L’autonomia e unitarietà caratterizzanti tale struttura non può essere messa in discussione, nemmeno differenziando l’attività gestionale da quella di vigilanza.

Privare il comandante della sua capacità di intervento sugli aspetti gestionali, per attribuirli al coordinatore dell’area amministrativa non è conforme alla legge 65/1986, che prevede uno stato giuridico ed economico differenziato per la polizia locale, rispetto agli altri dipendenti comunali.

Il Consiglio di Stato ha così respinto il ricorso del Comune, dichiarando l’illegittimità della modifica della dotazione organica con cui era stata disposta la soppressione del corpo di polizia municipale e l’assegnazione ad altro settore amministrativo.


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