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È responsabile il dirigente se non è stato preso il corretto impegno di spesa


Del contratto stipulato dall’ente locale, in difetto di una valido impegno di spesa, risponde personalmente il responsabile, in quanto in assenza della necessaria copertura finanziaria nessun obbligo può ricadere in capo al comune.

Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 14875 depositata il 4 settembre 2012, con la quale ha respinto il ricorso di una società che aveva chiesto al comune il pagamento di una somma, a titolo di corrispettivo, relativa a un  contratto stipulato negli anni precedenti.

La suprema Corte ha chiarito che “gli atti di acquisizione di beni e servizi senza delibera autorizzativa e relativa copertura finanziaria solo apparentemente sono riconducibili all’ente pubblico”. In tali casi, infatti, si realizza “una frattura del nesso organico con l’apparato pubblico (che fra l’altro il terzo contraente non dovrebbe ignorare)” che “vale ad impedire di ricondurre la fattispecie agli schemi di responsabilità dell’amministrazione”.

Nel caso di specie, ha precisato la Cassazione, il comune non ha provveduto, neppure successivamente, a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, per cui “il rapporto obbligatorio intercorreva unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l’amministratore che aveva autorizzato la prestazione”.


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