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Liguria, deliberazione n. 92 – Dismissione di una società mista che gestisce il porto turistico


Un sindaco ha chiesto alla Corte dei Conti se in base all’articolo 3, comma 27, della legge 244/2007 e dall’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010, sia legittima la detenzione da parte del comune del 51% del capitale di una società mista che gestisce il porto turistico, servizi e attività che lo stesso ente ritiene di interesse generale per lo sviluppo turistico ed economico del proprio territorio.

L’Amministrazione, che ha meno di 30.000 abitanti, ha chiesto se tale partecipazione debba essere dismessa e se tale processo possa essere rinviato o sospeso al fine di evitare la svalutazione del patrimonio societario in favore del socio subentrante.

L’Ente, da ultimo, ha chiesto anche a quali annualità debba farsi riferimento, ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010, per la verifica dei bilanci in utile negli ultimi tre esercizi, nonché quali modalità occorra adottare per il recesso e se competa allo stesso l’assunzione diretta degli oneri per la valutazione del patrimonio societario finalizzata alla dismissione della propria partecipazione societaria.

I giudici contabili hanno chiarito che deve ritenersi esclusa una lettura dell’articolo 14, comma 32, del citato decreto 78/2010 che consenta di rinviare a data imprecisata il completamento delle operazioni di dismissione delle partecipate, fatto salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di esclusione dell’obbligo di dismissione, stabiliti dalla stessa disposizione.

Inoltre, i magistrati contabili hanno chiarito che “in mancanza di una disciplina speciale che regoli le modalità di dismissione delle società partecipate pubbliche, si deve ritenere applicabile la disciplina di diritto comune prevista dagli articoli 2484 e ss. c.c. in tema di scioglimento e liquidazione delle società di capitali. Tali disposizioni prevedono che, al verificarsi di una delle cause di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c., si apre una fase nella quale l’organo di amministrazione della società, accertata l’intervenuta verificazione di una causa di scioglimento, provvede a curarne la relativa iscrizione nel registro delle imprese ed a convocare la assemblea dei soci affinché si deliberi in ordine alla nomina, numero e poteri dei liquidatori”.

Infine, la Corte ha precisato che l’obbligo di procedere alla dismissione delle proprie quote di partecipazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010 implica, per l’ente locale, l’assunzione diretta degli oneri per la valutazione del patrimonio societario finalizzata alla dismissione della propria partecipazione azionaria.


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