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Liguria, del. n. 91 – Trasformazione da in house a azienda speciale per gestione mensa scolastica


Il Commissario prefettizio di un comune ha chiesto alla Corte dei conti se è legittima la trasformazione di una società partecipata, interamente dall’ente cui è stato affidato direttamente il servizio di refezione scolastica, in un’azienda speciale, cui affidare lo stesso servizio pubblico. L’ente in particolare ha chiesto ai magistrati contabili se così operando la costituenda azienda speciale potrà beneficiare della deroga prevista dall’all’articolo 114, comma 5-bis, del TUEL che esonera tali organismi che gestiscono, tra l’altro, servizi socio-assistenziali ed educativi, dall’applicazione delle disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali, divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali”.

Infine, l’amministrazione ha chiesto se sia legittima l’ipotizzata trasformazione della società in azienda special alla luce di quanto stabilito dall’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010 che impone ai comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti di mantenere una sola partecipazione societaria.

La Corte dei Conti ha chiarito che il servizio di refezione scolastica riveste natura imprenditoriale, diretto agli utenti dei servizi educativi, ma non è assimilabile ai servizi educativi, richiamando un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lecce Puglia Sez. III, 9 novembre 2010, n. 2626; T.A.R. Catania Sicilia Sez. III, 3 marzo 2009, n. 467).

Pertanto, secondo i magistrati contabi la costituenda azienda speciale non potrebbe beneficiare della deroga disposta dal citato articolo 114 del TUEL.


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