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Servizio gestione sanzioni amministrative: è necessario che l’affidatario sia iscritto all’Albo nazionale dei concessionari dei tributi


Il servizio di gestione degli atti sanzionatori amministrativi, relativi al codice della strada e alle rimanenti violazioni amministrative di competenza del comando di Polizia Municipale, può essere affidato soltanto a imprese iscritte all’Albo nazionale dei concessionari dei tributi, istituito presso il Ministero dell’Economia.

Questo il principio sancito dal Tar nella sentenza n. 1329 del 16 luglio 2012 con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società avverso il bando di gara pubblicato da un comune che prevedeva quale requisito necessario d’accesso l’iscrizione all’Albo nazionale dei concessionari dei tributi.

Nel caso di specie, un comune aveva indetto una gara per l’affidamento del servizio gestionale degli atti sanzionatori amministrativi al Codice della Strada, imponendo come requisito di ammissione l’iscrizione all’Albo nazionale dei concessionari dei tributi.

Gli atti relativi a tale procedura sono stati impugnati da una società, specializzata nell’attività di supporto alla gestione delle procedure sanzionatorie del Codice della Strada, sostenendo la violazione dell’articolo 42, comma 3, del d.lgs. 163/2006, in quanto l’oggetto dell’appalto non avrebbe avuto attinenza con la procedura di riscossione, non prevedendo l’attribuzione all’appaltatore di funzioni pubblicistiche. Tali condizioni avrebbero reso illogico e sproporzionato il requisito dell’iscrizione richiesto all’Albo nazionale dei concessionari dei tributi.

Il Tar ha ritenuto la tesi della ricorrente [secondo cui sarebbe sproporzionato e illegittimo il requisito dell’iscrizione al citato Albo nazionale in quanto le attività oggetto di gara consisterebbero soltanto nella mera gestione di incombenze amministrative senza alcuna attribuzione di potestà pubblicistiche] non condivisibile.

Tale tesi è smentita dalle caratteristiche del servizio, in quanto anche se risultano quantitativamente prevalenti aspetti di mera gestione amministrativa (inserimento dati, controllo indirizzi, imbustamento e spedizione atti ecc.), le funzioni affidate, che attengono alla gestione dei pagamenti spontanei e alla predisposizione dei ruoli, costituiscono le premesse per la successiva esecuzione forzata. In tal senso appare tutt’altro che eccessivo o sproporzionato il requisito richiesto dal comune, stante la comprensibile necessità dell’ente pubblico di avere le massime garanzie da parte degli operatori privati affidatari di importanti compiti di collaborazione con lo svolgimento di delicate funzioni di rilevanza pubblicistica.

Il Tar ha così respinto il ricorso della società, dichiarando legittimo il bando di gara emanato dal comune per il servizio di gestione degli atti sanzionatori amministrativi relativi al codice della strada e alle rimanenti violazioni amministrative di competenza del comando di Polizia Municipale, che imponeva quale requisito d’accesso l’iscrizione all’Albo nazionale dei concessionari dei tributi, istituito presso il Ministero dell’Economia.


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