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Affidamento servizi in appalto: è necessario ridurre il fondo incentivante


Il ricorso all’esternalizzazione di alcuni servizi (in appalto, concessione o affidamento in house) deve concretizzarsi in un oggettivo risparmio di risorse economiche per l’ente, pertanto, lo stesso dovrà riorganizzare il proprio personale in modo che la dotazione organica sia ridotta in corrispondenza delle unità che operavano nei settori esternalizzati, sia ridotto proporzionalmente il fondo per la contrattazione decentrata, provvedere a processi di riallocazione e di mobilità del personale.

Questo l’importante chiarimento fornito dai magistrati contabili della Lombardia nella deliberazione n. 355 depositata il 30 luglio 2012 e pubblicata sul sito l’8 agosto.

Alla Corte si era rivolto un comune chiedendo chiarimenti in merito a quali conseguenze si sarebbero prodotte sul fondo incentivante in caso di riorganizzazione del personale di alcuni servizi e l’affidamento in appalto di parte di essi.

Il comune in particolare aveva chiesto quale fosse la corretta applicazione dell’articolo 6-bis del d.lgs. 165/2001, che ha stabilito che in caso di esternalizzazione di servizi, l’ente deve congelare i posti in dotazione organica e ridurre temporaneamente il fondo incentivante.

Tale disposizione infatti disciplina le conseguenze che si producono sulla dotazione organica e sul fondo incentivante a seguito della decisione di esternalizzazione di alcuni servizi, scelta che deve perseguire, innanzitutto, quale interesse pubblico primario, “economie di gestione”.

L’ente in tal caso deve anche osservare le norme che pongono vincoli sul piano della finanza pubblica (in questo caso i limiti alla spesa corrente e per il personale) e dell’attività contrattuale (che consentono di contemperare gli interessi pubblici con quelli privatistici e secondari in gioco, realizzando in un tempo tutela della concorrenza e salvaguardia delle finanze, con la ricerca dell’offerta economicamente ottimale).

La ratio della norma è ispirata ad una logica assai restrittiva verso indiscriminati processi di esternalizzazione che non abbiano adeguata attenzione per il profilo della spesa e della sua riduzione, specie dal punto di vista della voce “personale”.

Riproducendo la logica che caratterizza simili decisioni economiche nel settore privato, infatti, l’esternalizzazione è vista come una scelta organizzativa e gestionale che può essere razionalmente perseguita solo ove non sia foriera di una duplicazione di spese: pertanto, al trasporto all’esterno dei costi di produzione del servizio prima prodotto in house, deve corrispondere un risparmio superiore al corrispettivo per l’outsourcing.

È evidente che la principale preoccupazione della norma, quindi, è quella di obbligare l’ente ad una similare verifica preventiva della razionalità della scelta in termini di riduzione e non duplicazione delle spese, specie dal punto di vista del personale, come testimonia, del resto, l’inserimento della disposizione nel testo unico del pubblico impiego.

I magistrati hanno infine chiarito che se l’esternalizzazione è valutata dall’ente come alternativa all’assunzione di nuovo personale, resosi indispensabile, il raffronto tra corrispettivo e riduzione di spesa attesa andrà fatto calcolando la spesa di personale ipotetica (comprensiva della componente di personale di cui si intenderebbe procedere ad assunzione).


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