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Lombardia, del. n. 353 – Il divieto di erogare indennità agli amministratori di enti che ricevono contributi si applica ai consorzi?


Un sindaco ha chiesto se il divieto di erogare indennità agli amministratori degli enti che ricevono contributi da parte della p.a., contenuto nell’articolo 5, comma 7 del d.l. 78/2010, sia applicabile anche agli organi d’amministrazione dei consorzi, deputati alla gestione dei bacini imbriferi montani.

I magistrati contabili hanno precisato che ai consorzi sembrerebbe più corretto applicare l’articolo 6, commi 2 e 3, del citato decreto che rispettivamente stabiliscono che “la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.” e che “fermo restando quanto previsto dall’art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

In entrambi gli ambiti di applicazione, comunque, secondo la Corte dei conti, è appurata la gratuità degli incarichi ai componenti gli organi consortili, fatto salvo il caso in cui tali organismi abbiano natura giuridica di ente pubblico. In quest’ultimo caso troverà applicazione il successivo comma 3 dell’art. 6 con conseguente decurtazione del 10% nei compensi previsti.


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