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Liguria, deliberazione n. 90 – Limiti di indebitamento per mutui


Un comune ha chiesto un parere in ordine ai limiti d’indebitamento di cui all’articolo 204 del d.lgs. 267/2000, come modificato dall’articolo 8, comma 1, della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2011).

L’ente ha evidenziato che a seguito dello scioglimento della Comunità Montana, su indicazione della Regione e del Commissario liquidatore, il comune dovrebbe subentrare nella proprietà di un immobile su cui sono stati attivati dei mutui per la ristrutturazione. L’ente quindi dovrebbe conseguentemente intestarsi tali debiti, mediante novazione. Due di questi sono assistiti da contributo a valere sull’ex Fondo sviluppo investimenti del Ministero dell’Interno, e due sono a totale carico della Comunità.
Considerando che nel 2012, anno in cui si dovrebbe procedere alla novazione dei contratti di mutuo, viene rispettato il limite degli interessi passivi (in particolare il valore percentuale calcolato secondo quanto disposto dall’articolo 204 del TUEL è pari al 5,36% per l’anno 2012, al 5,48% per l’anno 2013 ed al 5,24% per l’anno 2014), il comune ha chiesto se sia possibile procedere a tale operazione negoziale e se nel calcolo del tasso di indebitamento di cui all’articolo 204 del Tuel siano da ricomprendere gli interessi passivi delle rate di ammortamento dei mutui assistiti dalle rate dell’ex Fondo sviluppo investimenti a carico del Ministero dell’Interno.


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