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Cause di esclusione: sono illegittime se non previste da alcuna previsione normativa


La stazione appaltante non può inserire, in violazione del principio di tassatività introdotto dal d.l. 70/2011, una clausola di esclusione, come ad esempio la mancata presentazione di una copia del capitolato speciale di appalto firmato in ogni pagina, che non è prevista da alcuna previsione normativa e che non crea alcuna incertezza “assoluta” sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta. Pertanto, l’esclusione basata su tali cause è da ritenersi illegittima.

Questo è quanto ha affermato il Tar nella sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso di una società che era stata esclusa dalla gara per la mancata presentazione di una copia del capitolato speciale firmato in ogni pagina.

Nel caso di specie, la società era stata esclusa, con atto del Responsabile del procedimento, dalla gara per l’appalto dei servizi di gestione integrata dei rifiuti in quanto non aveva inserito nella busta contenente l’offerta anche il capitolato speciale d’appalto, debitamente firmato in calce per piena accettazione.

I giudici amministrativi hanno richiamato il nuovo comma 1-bis dell’articolo 46 del d.lgs. 163/2006, il quale ha introdotto il principio della tassatività delle cause di esclusione, prevedendo di applicare l’esclusione solo “nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte”, che “i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione” e che “dette prescrizioni sono comunque nulle”.

Pertanto, secondo il Tar, l’interesse della stazione appaltante ad acquisire l’impegno delle partecipanti alla gara al pieno rispetto del capitolato speciale è pienamente soddisfatto con l’acquisizione delle dichiarazioni (effettuate nel caso di specie) delle partecipanti alla gara di aver preso visione del capitolato speciale e di accettarne “completamente ed incondizionatamente” tutte le prescrizioni in esso contenute.


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