Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 343 – Vincoli di spesa in caso di personale in comando


Un sindaco ha chiesto se la spesa sostenuta per il personale in comando vada computata tra i costi del personale.

Inoltre, l’ente ha chiesto se per il relativo trattamento accessorio trovi applicazione la disciplina vigente nell’ente utilizzatore e se quest’ultimo possa erogare compensi non previsti dal ccnl. come salario accessorio.

Infine, il comune ha richiesto se sia legittimo che l’ente capofila di un piano di zona estrapoli e quantifichi, sulla base del numero di abitanti di ciascun comune associato, le spese del personale a tempo indeterminato dell’ente capofila addetto al servizio, sottraendole alle proprie spese di personale, con invito ai Comuni partecipanti al Piano di Zona a considerarlo ai fini del rispetto dei vincoli alla spesa del personale di ciascun Comune.

I magistrati contabili della Lombardia, nella deliberazione n. 343/2012, hanno chiarito che “poiché gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale comandato presso altro ente sono a carico dell’ente che utilizza il lavoratore, ne consegue che l’ente locale che si avvale del personale comandato deve tenere conto dello stesso ai fini della spesa per il personale, ovvero -nel caso di specie- al limite di portata generale previsto dal comma 557”.

Inoltre, il personale comandato concorre anche alla determinazione dell’ammontare delle spese soggette all’osservanza del limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le assunzioni a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, stabilito dall’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010.

In merito al secondo quesito, i magistrati contabili hanno chiarito che in presenza dell’istituto giuridico del comando, per gli istituti tipici del salario accessorio, trova applicazione la disciplina vigente nell’ente utilizzatore.

In merito all’ultimo quesito, la Corte dei conti della Lombardia ha chiarito che la spesa per l’assunzione di personale dell’ufficio di piano costituisce “spesa del personale” non escludibile per nessuno degli Enti aderenti alla convenzione.


Richiedi informazioni