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Invio telematico: fa fede il momento dell’invio


L’invio telematico di dichiarazioni si considera effettuato nel momento in cui esso avviene e non dalla data di ricezione da parte del sistema informatico dell’Amministrazione destinataria.

E’ questo il principio stabilito dalla Cassazione nella sentenza in commento, con la quale ha affermato la validità di una dichiarazione  inviata telematicamente prima dell’orario di scadenza, ma ricevuta dall’Amministrazione destinataria dopo il termine ultimo previsto.

Nel caso di specie, un contribuente che intendeva avvalersi di un credito di imposta aveva visto respinta la propria comunicazione, inviata negli ultimi minuti dell’ultimo giorno disponibile, perché pervenuta oltre la scadenza.

Il contribuente aveva impugnato tale atto di fronte alla Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto la comunicazione eseguita tempestivamente.

Tale atto era stato inviato entro il termine stabilito dall’Amministrazione, ma era giunta all’ufficio tre minuti dopo la scadenza e la Commissione l’aveva considerata eseguita in tempi congrui, in considerazione del tempo tecnico fra l’invio e la ricezione.

L’Agenzia delle Entrare ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che alla trasmissione del documento doveva applicarsi l’articolo 1335 del c.c., in base al quale una dichiarazione si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al destinatario.

La Corte di Cassazione ha richiamato l’articolo 62 della legge 289/2002, secondo il quale l’intero ultimo giorno di scadenza deve essere considerato a disposizione del trasmittente.

La Corte ha così accolto il ricorso del contribuente, dichiarando legittimo l’invio di una dichiarazione negli ultimi minuti precedenti la scadenza, anche se quest’ultima è stata ricevuta dal destinatario successivamente al termine ultimo stabilito.

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