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Spl: spending review e incostituzionalità art. 4 d.l. 138/2011


La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 del d.l. 138/2011 sia nel testo originario, che in quello risultante dalle successive modificazioni, in quanto viola l’articolo 75 della Costituzione.

La pronuncia della Corte Costituzionale n. 199 depositata il 20 luglio 2012 ha nuovamente “rivoluzionato” la materia dei servizi pubblici locali, riportandola di fatto a un anno fa.

Proprio il 20 luglio 2011 era stato pubblicato sulla G.U. n. 167 il d.p.r. 113/2011, che aveva sancito l’avvenuta abrogazione dell’articolo 23-bis del d.l. 112/2008 a seguito dell’esito del referendum di giugno 2011.

Il Legislatore dopo neanche un mese (13 agosto 2011) aveva approvato il d.l. 138/2011, il cui articolo 4 aveva riprodotto una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che secondo la Corte Costituzionale “non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell’abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 23-bis contenuto nel d.p.r. n. 168 del 2010”.

Con la pronuncia in commento la disciplina di riferimento per i servizi pubblici torna a essere quella sancita dai principi comunitari.

Tale pronuncia è stata depositata dalla Corte in un momento in cui le società dei Comuni sono state oggetto di un’ulteriore svolta restrittiva.

L’articolo 4 del d.l. sulla revisione della spesa, entrato in vigore il 7 luglio 2012, ha infatti stabilito che le società partecipate dagli Enti locali, se hanno fatturato nel 2011 alle P.A. socie più del 90%, dovranno essere sciolte entro il 31 dicembre 2013 o dismesse entro il 30 giugno 2013.

Nel caso in cui tali Amministrazioni non procedano allo scioglimento o all’alienazione entro tali termini, dal 1° gennaio 2014 le società non potranno comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né potranno fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari.

I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell’ambito dell’Amministrazione, dovranno essere acquisiti tramite gara.

Tali disposizioni non si applicheranno alle società che erogano servizi in favore dei cittadini (cioè le società di servizi pubblici locali), a quelle che svolgono compiti di centrale di committenza, [ex articolo 33 (“Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza”) del d.lgs. 163/2006], nonché alla Consip S.p.a. e alla Sogei S.p.a. (ovvero le società strumentali statali di cui all’articolo 4, commi da 7 a 10, del d.l. 87/2012), e alle società controllate direttamente o indirettamente dalle P.A. che verranno individuate con un decreto, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all’esigenza di assicurare l’efficacia dei controlli sull’erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo.

Pertanto, la sentenza della Corte Costituzionale apre nuovi scenari di discussione, ma anche e soprattutto nuove possibilità di mantenimento di alcune partecipazioni locali che sembravano destinate indiscutibilmente alla vendita o addirittura alla messa in liquidazione.


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