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Privacy: il Consiglio comunale deve cancellare i dati sensibili dall’avviso di convocazione


Corte di cassazione, sentenza n. 12726/12
di Giulia Bonin

 
Compie un trattamento illecito l’Ente che nella pubblicazione della convocazione del Consiglio Comunale all’albo pretorio lascia visibili dati sensibili.

Nel caso di specie, un Ete aveva pubblicato l’avviso di convocazione dell’organo consiliare ove uno degli argomenti all’ordine del giorno era relativo al riconoscimento di un debito fuori bilancio, con indicati i dati anagrafici di un dipendente a rischio pignoramento del quinto dello stipendio.

Tali dati hanno natura sensibile e la pubblicazione del documento in cui sono contenuti costituisce un trattamento eccedente le finalità pubbliche da soddisfare.

Anche il Garante per la protezione dei dati personali si era occupato della vicenda, disponendo che l’Ente per i documenti per i quali è prevista l’affissione in luogo pubblico, tolga eventuali dati sensibili prima di procedere alla pubblicazione.

La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittima la pubblicazione della convocazione del Consiglio Comunale, chiarendo che, sebbene l’avviso di convocazione di tale organo consiliare debba contenere in modo esplicito gli argomenti all’ordine del giorno, l’Ente deve astenersi dall’indicare i dati anagrafici delle persone coinvolte, garantendo loro il diritto alla riservatezza.

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