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Concessioni: non possono essere rinnovate senza l’espletamento di una gara ad evidenza pubblica


 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, parere AS958 del 6 luglio 2012
di Alessio Tavanti

 
Il rinnovo della concessione a favore dell’attuale concessionario, senza l’espletamento di una nuova procedura di gara, determina una restrizione concorrenziale e, pertanto, non è legittima.

Questo il chiarimento fornito dall’Antitrust a seguito di una richiesta di parere inviata da una Provincia in merito alla verifica circa la legittimità del rinnovo di una concessione, relativa all’esercizio dell’impianto di seggiovia, senza l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica.

Secondo l’Autorità l’affidamento di un servizio, benché caratterizzato da peculiari condizioni oggettive tecniche, economiche e finanziarie che impongono o giustificano una limitazione del numero dei soggetti ammessi ovvero l’esclusiva a favore di uno di questi (come nel caso di specie), deve comunque avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica.

Solo il rispetto di tale procedura garantisce l’individuazione del concessionario sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e, quindi, evita gli effetti distorsivi della concorrenza connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario uscente.

Secondo l’Antitrust, la deliberazione della Giunta provinciale che aveva stabilito il rinnovo automatico della concessione, è fortemente restrittiva della concorrenza e basata su una normativa contrastante con i principi fondamentali del diritto comunitario in materia.

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