Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Asp: devono rispettare i limiti di spesa e i vincoli assunzionali degli Enti locali


Corte costituzionale, sentenza 20 giugno 2012  n. 161
di Alessio Tavanti

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 161 del 20 giugno 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge Regionale Abruzzo in materia di riordino delle ex IPAB e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).

Secondo la Corte tali Amministrazioni, alla pari degli Enti locali, sono assoggettate al rispetto del principio in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dall’art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08, che impone specifici limiti e divieti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Tali Enti, che operano parallelamente agli Enti locali nei servizi sociali, nell’ottica di un sistema integrato di programmazione e gestione ispirato a criteri di efficienza ed economicità, devono rispettare i vincoli di finanza pubblica.

In caso contrario, tali Aziende potrebbero superare i limiti di spesa di personale, che il Legislatore ritiene misura strutturale per il risanamento dei conti pubblici.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni