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Segretari comunali: forniti alcuni chiarimenti su trattamento economico e sull’incarico di Direttore generale


 Il Ministero dell’Interno [ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali] ha fornito chiarimenti  in merito al trattamento economico del vice segretario e del segretario a scavalco, nonché relativamente all’affidamento dell’incarico di Direttore generale.

La nomina a vicesegretario del dipendente dell’Ente locale non può comportare né incrementi retributivi, né maggiorazioni dell’eventuale retribuzione di posizione prevista per le alte professionalità, la cui previsione è ancorata, tra l’altro, alla presenza nell’Ente di figure dirigenziali e al possesso di comprovati requisiti professionali (es. abilitazione avvocato, architetto, ecc.).

Per quanto riguarda gli incarichi a scavalco è stato chiarito che, essendo attribuiti solo al fine di fronteggiare situazioni temporanee ed eccezionali, non danno diritto alla retribuzione di risultato, fatto salvo a favore dei segretari in disponibilità, la possibilità per gli enti di riconoscergli tale indennità.

In tutti gli altri casi, secondo quanto previsto dalla contrattazione decentrata, l’Ente potrà riconoscere un compenso percentuale sulla retribuzione complessiva.

Infine, relativamente alla questione dell’incarico di Direttore generale conferito al segretario comunale, a seguito dello scioglimento della convenzione fra più Enti, il Ministero ha chiarito che, il segretario continuerà a svolgere anche le funzioni di Direttore solo nel caso in cui ciascun Ente, singolarmente e autonomamente, abbia conferito tale incarico fino alla scadenza del mandato.

Altrimenti, nel caso in cui la nomina di Direttore sia stata legata alla convenzione di segreteria, il suo scioglimento comporta anche la cessazione dell’incarico di Direttore generale.

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