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Scuola: ridurre le ore di sostegno a un minore portatore di handicap è illegittimo


Tar Campania, sez. IV, sentenza n. 5070/11
Di Calogero Di Liberto

Il minore portatore di handicap è titolare di un diritto soggettivo assoluto a ottenere il sostegno scolastico nella misura individuata dal profilo dinamico funzionale e dal piano educativo individualizzato, definito dagli operatori sanitari.

Questo il principio sancito dal Tar con la sentenza in commento, con la quale ha accolto in parte il ricorso presentato da una coppia di genitori, avverso l’atto con cui erano state diminuite le ore di sostegno al proprio figlio.

Nel caso di specie, un Dirigente scolastico aveva adottato un provvedimento con il quale aveva ridotto da 30 a 12 il numero delle ore settimanali di sostegno scolastico assegnate a un alunno portatore di handicap con connotazione di gravità.

I genitori avevano impugnato il provvedimento chiedendone l’annullamento e l’accertamento del diritto ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero orario.

Il Tribunale, giudicando a distanza di due anni dalla presentazione del ricorso, ha dovuto dichiarare l’improcedibilità per quella parte di ricorso inerente la richiesta di annullamento del provvedimento per l’anno scolastico in corso al momento del ricorso e per quello successivo.

I giudici hanno però accertato il diritto del minore di usufruire del sostegno scolastico previsto dalla Legge n. 104/92 (30 ore settimanali) per gli anni scolastici successivi.

Il Collegio, verificato che la gravità dell’handicap del minore fosse stata legittimamente accertata secondo le modalità indicate dalla norma, ha evidenziato che la posizione giuridica del minore nel caso di specie si configura come diritto soggettivo assoluto.

Secondo il Tar, neppure le eventuali esigenze organizzative del servizio possono essere addotte come valide motivazioni che ostano all’esercizio del diritto del minore in questione.

Il Tribunale ha richiamato anche una serie di interventi legislativi e giurisprudenziali che, negli ultimi anni, hanno asserito, fugando ogni ragionevole dubbio, l’assolutezza del diritto del minore di usufruire pienamente del sostegno scolastico.

A riguardo, i Giudici hanno richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/10, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 , comma 413 e comma 414, della Legge n. 244/07 (Finanziaria 2008), laddove fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e escludeva la possibilità di assumere tali insegnanti in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

La Corte Costituzionale ha motivato le censure evidenziando che “avevano inciso sul nucleo indefettibile di garanzie a presidio del diritto all’educazione dei disabili in stato di gravità, poiché il limite previsto da quelle norme, sopprimendo la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trovava alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave”.

Il Legislatore, adeguando la legislazione a quanto sancito dalla Corte Costituzionale ha approvato le seguenti modifiche:

–          art. 9, comma 15, del Dl. n. 78/10 che ha stabilito che per l’anno scolastico 2010/11 doveva essere assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’organico dell’anno scolastico precedente, salvando, peraltro, la possibilità di assegnare posti di sostegno in deroga per le situazioni di particolare gravità;

–          art. 19, comma 11, del Dl. n. 98/11, il quale ha disposto che l’organico dei posti di sostegno sia determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’art. 2 della Legge n. 244/07, fatta salva la possibilità di istituire posti in deroga, allorché sia necessario per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica.

Tale ultimo intervento legislativo ha ripristinato la disciplina dichiarata incostituzionale, salvaguardando, però, la possibilità di derogarvi, assumendo ulteriori insegnanti di sostegno qualora vi siano “accertate esigenze educative del minore correlate alla sua piena integrazione scolastica, come emerge, nel caso in esame, dalla stessa determinazione del Dirigente scolastico del 28 settembre 2011, in atti, che ritiene insufficienti le ore di sostegno assegnate al Circolo”.

Il Tar ha evidenziato che, nel caso di specie, il diritto della minore a fruire del sostegno scolastico deve essere riconosciuto.

Con riferimento alla richiesta da parte dei genitori circa l’assegnazione di un determinato numero di ore di sostegno settimanali anche per gli anni successivi, il Collegio ha disposto che, sulla base della normativa vigente (art. 12, Legge 104/92) “l’Amministrazione scolastica resistente dovrà attivarsi tempestivamente al fine di aggiornare, alle scadenza previste dalla legge, il profilo dinamico-funzionale ed il piano educativo individualizzato relativo alla minore interessata, secondo le indicazioni ed il percorso fornito dal legislatore nella riportata normativa di riferimento.

La norma citata, infatti, prevede che, in seguito all’accertamento sanitario, necessario affinché il minore possa usufruire delle prestazioni scolastiche di sostegno, gli organi sanitari competenti, congiuntamente agli insegnanti e ai genitori del minore, devono elaborare un profilo dinamico-funzionale e il piano educativo individualizzato che, insieme alle caratteristiche fisiche, psichiche e sociali del minore, mettano in rilievo la situazione di handicap e le sue capacità di apprendimento.

Il Tar ha accolto il ricorso dei genitori, ribadendo il principio secondo il quale i minori portatori di handicap sono titolari di un diritto soggettivo assoluto a ottenere un sostegno scolastico adeguato alle esigenze specifiche personali.

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