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Scuola: la lesione accidentale non comporta la responsabilità della scuola e dell’insegnante


Cassazione Civile, sez. VI, Ordinanza n. 24835/11
di Calogero Di Liberto

La lesione dell’alunno non comporta il risarcimento del danno se il fatto è avvenuto per cause fortuite e non imputabili alla scuola, né all’insegnante.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento, con la quale ha rigettato il ricorso proposto da una coppia di genitori per ottenere il riconoscimento del danno procuratosi dalla figlia durante l’orario scolastico.

Nel caso di specie, un’ alunna della scuola elementare si era infortunata a seguito di un urto accidentale con un compagno avvenuto sotto la sorveglianza di un insegnante e di un bidello.

I genitori della bambina avevano presentato istanza di risarcimento danni, citando in giudizio il Ministero dell’Istruzione e la Direzione didattica di appartenenza della scuola frequentata dalla figlia.

Il Tribunale di primo grado aveva rigettato l’istanza di risarcimento e avverso tale rigetto i due genitori avevano proposto ricorso in appello.

La Corte di appello, avendo configurato l’episodio quale autolesione dell’allieva verificatasi fortuitamente sotto l’attenta sorveglianza dell’insegnante, ha escluso la responsabilità contrattuale della P.A. e ha rigettato il ricorso.

Avverso tale rigetto, i due genitori hanno presentato ricorso in Cassazione, lamentando il fatto che, una volta configurata la responsabilità contrattuale, la P.A. era tenuta a provare la non imputabilità del fatto alla scuola e all’insegnante.

La Corte di Cassazione ha giudicato la questione infondata, evidenziando che la responsabilità della scuola e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, in virtù dell’istaurazione di un vincolo negoziale che la scuola ha instaurato con l’alunno al momento dell’accoglimento della domanda di iscrizione.

Sulla base di tale vincolo negoziale, l’Amministrazione si obbliga a vigilare sulla sicurezza dell’allievo durante l’orario scolastico, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sé.

Inoltre, tra insegnante e alunno si instaura un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza.

Secondo la Corte, pertanto, nelle controversie relative al risarcimento da danno da autolesione  si applica il regime probatorio secondo il quale “mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante” (Cassazione, sentenza n. 24456/05).

La Corte ha evidenziato che il giudice di secondo grado, nella sentenza impugnata, aveva correttamente applicato tale principio, considerato che era indiscutibile e accertato che il fatto si fosse verificato per causa fortuita e che, pertanto, la conseguente responsabilità non era imputabile agli addetti alla sorveglianza.

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