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In house: è illegittimo l’affidamento diretto se la società gestisce sia servizi pubblici che attività strumentali


Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, Deliberazione n. 653 del 12 dicembre 2011
di Federica Caponi
Pubblicato su Il Sole 24 Ore del 2 gennaio 2012

L’Ente non può affidare legittimamente in house il servizio rifiuti alla propria in house, né prorogare in via eccezionale il servizio alla medesima, nelle more del riassetto societario necessario per adeguare l’oggetto sociale delle partecipata ai vincoli dell’art. 13 del Dl. n. 223/06 e evitare che la stessa svolga sia attività che rientrano nell’ambito dei servizi pubblici locali, che servizi strumentali all’attività degli Enti soci.

Questo il principio ribadito dai magistrati contabili della Lombardia nella Deliberazioni in commento, con cui hanno risposto alla richiesta di chiarimenti inviata da un Comune in merito a se poteva essere rinnovato l’affidamento diretto alla propria in house, essendo in scadenza il contratto di servizio, nonostante la società attualmente gestisca sia servizi pubblici, che attività strumentali.

Il Comune aveva anche precisato che tale partecipata “effettivamente non si era ancora attivata per allinearsi ai dettati normativi di cui all’art. 13 del Dl. n. 223/06 – in quanto il termine del 4 gennaio 2010 (…) è caduto in periodo di scadenza del vecchio Consiglio di Amministrazione e del vecchio Collegio Sindacale”.

L’Ente ha comunque manifestato la volontà di apporre le modifiche statutarie e di riassetto societario necessarie per garantire la legittima gestione dei servizi affidati dai Comuni soci, ma tali modifiche non saranno operative entro la scadenza del contratto di servizio e lo stesso, non essendo più in tempo per procedere ad una gara pubblica per l’affidamento del servizio, era intenzionato a affidare direttamente il servizio e successivamente adeguare lo statuto.

Infine, l’Ente ha chiesto ai magistrati contabili se era possibile riassumere direttamente il servizio, assorbendo personale dalla società, non avendo però l’Ente rispettato il patto di stabilità nel 2010 e nel 2011, in caso di risposta negativa al precedente quesito.

La Corte ha precisato che per quanto riguarda il ritorno alla gestione diretta, con conseguente assorbimento dei dipendenti della società, non risulta ammissibile non avendo il Comune al momento dell’esternalizzazione del servizio trasferito anche il personale, rimanendo in carico all’Ente sia pure con diverse mansioni.

La dotazione organica dell’Ente quindi non è stata modificata in diminuzione, rispetto a quella del periodo in cui il servizio era svolto in regime di privativa e pertanto la prospettata ipotesi di reinternalizzazione del servizio, con contestuale assunzione di nuove unità di personale, non si pone come un’operazione finanziariamente neutra per le casse comunali, gravando i relativi oneri sul bilancio comunale.

La Corte ha ritenuto che non sia legittima un’operazione di assunzione, in contrasto con il vincolo di contenimento della spesa, da parte di un Ente che non rispetta il patto di stabilità interno, in quanto, diversamente, si determinerebbe un aggravamento della situazione finanziaria dell’ente stesso.

Il rispetto del patto costituisce, infatti, per gli Enti un obbligo e la situazione di eventuale inadempienza costituisce una grave irregolarità gestionale e contabile.

Per quanto riguarda l’altra questione, i magistrati hanno precisato che la circostanza che la società partecipata dal Comune svolga sia attività che rientrano nell’ambito dei servizi pubblici locali, che servizi strumentali, non è compatibile con l’attuale assetto legislativo.

Le società strumentali non possano svolgere, in relazione alla loro posizione privilegiata, altre attività a favore di altri soggetti pubblici o privati poiché in caso contrario si verificherebbe un’alterazione o comunque una distorsione della concorrenza all’interno del mercato locale di riferimento.

Era quindi onere degli Enti intervenire entro il 4 gennaio 2010 per adottare soluzioni organizzative che comportassero la reinternalizzazione dei servizi strumentali, ovvero l’affidamento a terzi con gara dei servizi pubblici locali a rilevanza economica o, ancora, la creazione di distinti organismi societari per la gestione in modo separato delle attività strumentali e dei servizi pubblici locali.

In conseguenza, i soci che detengono partecipazioni in società alle quali siano state affidate contemporaneamente sia attività riconducibili a servizi strumentali e attività riconducibili a servizi pubblici locali a rilevanza economica, se non hanno ancora provveduto ad eliminare l’anomalia devono provvedere, anche per evitare di incorrere nelle specifiche violazioni previste dal citato art. 13.

La Corte dei Conti ha così chiarito che nel caso di specie, l’Ente non possa affidare legittimamente in house un servizio pubblico, né prorogare in via eccezionale la gestione dello stesso, nelle more del riassetto societario proposto.

L’ipotizzato affidamento inoltre dovrebbe comunque rispettare quanto previsto dall’art. 4 del Dl. n. 138/11.

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