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E’ legittimo l’accesso alla relazione del Rup da parte della società appaltatrice


Tar Lombardia, sez. III, sentenza n. 2530/11
di Alessio Tavanti

E’ consentito l’accesso della società appaltatrice alla relazione del Responsabile unico del procedimento (Rup), in quanto atto interno del procedimento amministrativo non direttamente riferibile a situazioni di contenzioso potenziale o attuale con l’appaltatore e, pertanto, privo delle esigenze di riservatezza volte a tutelare le ragioni di ordine patrimoniale della stazione appaltante.

E’ quanto ha affermato il Tar Lombardia con la sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società avverso il diniego opposto dal Comune di ottenere la relazione del Rup.

Nel caso di specie, una società aggiudicataria di un appalto per la costruzione di un asilo nido comunale, a fronte delle varie riserve apposte nel corso dei lavori e non riconosciute dall’Ente appaltante, aveva richiesto l’acquisizione della relazione del Rup (richiamata dal Comune, unitamente a quelle autonome del direttore lavori e del collaudatore, nella comunicazione con cui non aveva accolto il contenuto delle riserve apposte dall’appaltatore), al fine di tutelare le proprie pretese patrimoniali in sede giudiziale.

A fronte del diniego del Comune, la società ha presentato ricorso al Tar, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 ss. della Legge n. 241/90, disciplinanti il diritto d’accesso.

Il giudice amministrativo ha preliminarmente riconosciuto in capo alla società ricorrente la posizione legittimante l’accesso, in quanto titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei documenti richiesti [art. 22, comma 1, lett. b), Legge n. 241/90], direttamente strumentale all’eventuale tutela giurisdizionale della propria pretesa patrimoniale.

Peraltro, nella fattispecie non era neppure ravvisabile alcun limite oggettivo ai fini dell’accoglimento dell’istanza di accesso alla citata relazione, non potendosi ritenere la stessa quale atto sottratto all’accesso.

L’Amministrazione, con riferimento agli atti relativi al procedimento di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti, è tenuta a consentire l’accesso, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.

In proposito, come affermato dalle giurisprudenza amministrativa, restano sottratte all’accesso le relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore, in quanto esse costituiscono strumento di tutela degli interessi dell’Amministrazione nell’eventuale contenzioso che l’appaltatore intenda istaurare per il riconoscimento delle riserve e per il pagamento dell’opera (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 11/07).

Ipotesi contemplata dal Legislatore all’art. 24, comma 1, della Legge n. 241/90 tra i casi di “divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento”, e all’art. 13, comma 5, del Dlgs. n. 163/06, il quale equipara le relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore ai “pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente Codice”, anch’essi non accessibili, in quanto atti riferiti a situazioni di contenzioso potenziale o attuale con l’appaltatore e investiti dalle stesse esigenze di riservatezza che tutelano le ragioni di ordine patrimoniale della stazione appaltante.

Preclusioni che non possono essere estese alla relazione del Rup, in primo luogo, per la diversa finalità di tale documento, che intende offrire alla stazione appaltante il resoconto delle vicende relative all’esecuzione dei lavori appaltati, in un contesto assai più ampio di quello riservato alle relazioni del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo con riguardo alle riserve dell’impresa appaltatrice.

Inoltre, tale atto è predisposto da un ufficio della stessa Amministrazione all’interno del procedimento amministrativo in fase istruttoria per l’adozione del provvedimento finale.

Come tale deve rimanere accessibile, allo stesso modo dei pareri legali rilasciati da terzi nell’ambito dell’iter procedimentale non coperti dal segreto professionale, in quanto non attinenti alle tesi difensive in un procedimento giurisdizionale (Tar Lazio n. 10867/09).

La relazione del Rup è al contempo, non accessibile nella parte in cui la stessa faccia esplicito richiamo alle relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore, ai sensi dell’art. 13 del Codice dei contratti.

Il Tar ha accolto così il ricorso presentato dalla società, ritenendo accessibile la relazione del Rup, in quanto atto interno alla fase istruttoria del procedimento amministrativo, riservando all’Amministrazione la facoltà di omettere le parti inerenti le annotazioni riportanti parti delle relazioni del direttore dei lavori o del collaudatore.

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