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Consorzi: sono di servizi anche quelli affidatari di attività strumentali e di supporto all’Ente


Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, Deliberazione n. 627 del 28 novembre 2011
di Federica Caponi

Hanno natura di consorzi di servizi gli organismi che gestiscono servizi pubblici locali e servizi strumentali a più enti territoriali.

A prescindere dal nomen juris utilizzato, infatti, l’indagine sulla qualificazione giuridica di un consorzio di funzioni o di servizi deve focalizzarsi sul tipo di attività concretamente svolta.

Questi i chiarimenti forniti dalla Corte dei conti, sezione controllo della Lombardia, nella deliberazione n. 627 del 28 novembre 2011, con la quale ha precisato che nel caso in cui l’attività di un consorzio si esplichi mediante atti amministrativi o comportamenti espressione del potere autoritativo della pa, questo è qualificabile come consorzio di funzione.

Ai magistrati contabili si era rivolto il presidente di una provincia per avere chiarimenti in merito alla distinzione fra consorzi di funzioni e di servizi, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla finanziaria 2010 che impone la soppressione dei consorzi di funzione [art. 2, c. 186, lett. e) legge 191/2009].

In particolare, il presidente della provincia aveva chiesto se i consorzi che non svolgano autonomamente il compito per il quale sono stati costituiti, ma che gestiscano la loro attività attraverso un appalto di servizi, possono rientrare nei consorzi di funzione o tra quelli di servizi.

La magistratura contabile ha fornito alcuni elementi di specificazione, utili per delineare un’univoca interpretazione della previsione contenuta nella citata legge finanziaria.

Partendo dalla duplicità dello schema consortile, espressamente prevista dall’art. 31 del tuel, la Corte dei conti ha chiarito che la verifica sulla qualificazione giuridica dei consorzi si basa esclusivamente sul tipo di attività concretamente svolta dall’organismo e sulla diversità dell’agire degli enti soci.

Se l’attività del consorzio si esplica mediante atti amministrativi o comportamenti configuranti espressione del potere autoritativo della pa, questo è qualificabile come consorzio di funzioni.

Se, al contrario, l’attività affidata consiste nell’erogare un servizio, sia pubblico che strumentale, il consorzio ha natura di organismo di servizi.

La Corte dei conti ha chiarito inoltre che la natura del servizio non muta se una frazione, non preponderante dell’attività, sia gestita secondo atti amministrativi funzionali alla resa del servizio, rientrando nella normale organizzazione di un consorzio di servizi la costituzione di un’unità organizzativa di tipo amministrativo con finalità servente l’ottimale resa del servizio stesso.

Hanno quindi natura di consorzi di funzioni le forme organizzative che prevedono la gestione associata dei servizi anagrafici, dei sistemi informativi automatizzati, delle funzioni di polizia locale e amministrativa, della riscossione di tributi e imposte locali, mentre rientrano fra i consorzi di servizi, gli organismi consortili che gestiscono i servizi pubblici e i servizi strumentali a più enti territoriali (quali ad esempio la raccolta dei rifiuti solidi urbani e i servizi manutentivi di parchi e giardini o di immobili comunali).

E’ evidente quindi che un consorzio che si occupa di provvedere alla “raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli industriali e similari” rientra fra i consorzi di servizi.

Infine, i magistrati contabili hanno sollevato dubbi in merito alla legittimità di costituire (e quindi mantenere) un consorzio che non abbia una struttura autonoma, ma svolga prevalentemente la sua attività in qualità di stazione appaltante.

In tale ipotesi gli Enti costitutori devono necessariamente “effettuare una specifica valutazione in ordine all’opportunità di mantenere la struttura consortile o individuare altre modalità di svolgimento del servizio che rispondano ai canoni dell’economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa”.

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