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Gare: è legittima l’esclusione di un partecipante che non rispetta le clausole del disciplinare


Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5619/11
di Chiara Zaccagnini

E’ legittima l’esclusione di un partecipante dalla gara per non avere rispettato la disposizione del disciplinare che imponeva nell’offerta tecnica, a pena d’esclusione, la firma in ogni pagina del legale rappresentante dell’impresa.

Questo è quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza in commento, con la quale ha respinto l’appello presentato da una società avverso la sentenza del Tar con cui era stata dichiarata legittima l’esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di igiene ambientale per la raccolta e trasporto dei rifiuti spazzamento viario e altri servizi accessori.

Nel caso di specie, una società era stata esclusa da una gara indetta dal Comune in quanto non era stata rispettata la disposizione del disciplinare secondo cui l’offerta tecnica, a pena di esclusione, doveva essere firmata e siglata in ogni sua pagina dal legale rappresentante.

L’interessata aveva impugnato l’esclusione di fronte al Tar che aveva respinto il ricorso e la stessa ha proposto appello, con domanda incidentale di sospensione, davanti al Consiglio di Stato lamentando che la mancata apposizione della firma su due pagine dell’offerta tecnica non poteva determinare l’esclusione ma eventualmente poteva costituire motivo di integrazione, in quanto  non era in grado di ledere l’interesse dell’Amministrazione.

Nel caso di specie, il disciplinare di gara, prevedeva l’obbligo di  firma o sigla in ogni pagina dell’offerta tecnica, a pena di esclusione.

Secondo il Consiglio di Stato “la clausola di esclusione corrisponde, infatti, ad un interesse sostanziale apprezzabile dell’Amministrazione, che è quello alla autenticità ed alla certezza del contenuto integrale dell’offerta, assolvendo la sigla di ogni pagina la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta, in tutti i suoi elementi, vincolando l’autore al contenuto di tutte le parti, nella specie separate in singole schede”.

L’osservanza di tale previsione, inoltre, non comportava adempimenti particolarmente gravosi o sproporzionati in capo ai concorrenti, tenuto conto del dovere di diligenza cui gli stessi sono tenuti.

Inoltre, “i pur ammissibili temperamenti al formalismo delle procedure di gara, nei casi in cui questo sia in grado di compromettere l’interesse pubblico, ipotesi da escludere nel caso di specie, in cui tutte le imprese partecipanti sono state escluse in applicazione della medesima clausola, non possono operare fino a spingersi a configurare l’esistenza, in capo all’Amministrazione, di un potere discrezionale volto a porre rimedio ad eventuali insufficienze o inadempienze della società partecipante, soprattutto qualora queste appaiano imputabili esclusivamente alla stessa, dovendosi rispettare le regole di gara al fine di assicurare la par condicio tra i concorrenti” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 4674/07).

I Giudici hanno, infine, chiarito che il timbro non può essere considerato equivalente alla firma o sigla del rappresentante legale.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato, confermando la sentenza di primo grado, ritenendo legittima l’esclusione di un partecipante dalla gara per non avere rispettato la disposizione del capitolato secondo cui l’offerta tecnica, a pena d’esclusione, doveva essere firmata o siglata in ogni  pagina dal legale rappresentante della società.

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