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Legge di Stabilità – Art. 9 – 10 Servizi pubblici e società tra professionisti


Art. 9 – Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Il comma 2 ha modificato l’art. 4 (“Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall’Unione europea”) del Dl. n. 138/11 (“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”).

Tale disposizione ha previsto che gli Enti locali nella delibera quadro,, con cui dovranno rendere noto le risultanze dell’analisi di mercato, dovranno valutare l’opportunità di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali, nei casi in cui tale scelta sia economicamente vantaggiosa.

E’ stato aggiunto un inciso al comma 4 del citato art. 4, che stabilisce che nel caso in cui la delibera quadro non evidenzi le risultanze dell’analisi di mercato o in assenza di tale delibera, l’Ente non potrà procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva.

Il Legislatore ha precisato che non è possibile frazionare il medesimo servizio e il relativo affidamento, al fine di eludere il limite dei 900.000 euro annui.

E’ stato aggiunto il comma 32-bis all’art. 4, che ha attribuito al Prefetto il compito di verificare da parte dei Comuni il rispetto del regime transitorio degli affidamenti in essere (ex comma 32 art. 4

Dl. n. 138/11).

In particolare, è stato previsto che nel caso in cui il Prefetto attesti l’inottemperanza da parte dei Comuni al regime transitorio, potrà assegnare agli Enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere.

Decorso inutilmente tale termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, potrà esercitare il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 120, comma 2, della Cost. secondo le modalità previste dall’art. 8 (“Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo”) della Legge n. 131/03 (“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”).

La norma in commento ha riformulato l’ultimo periodo del comma 33, stabilendo che i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali potranno comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell’ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso.

La disposizione in commento ha aggiunto i commi 33-bis e 33-ter al citato art. 4.

Il comma 33-bis ha previsto che gli Enti affidatari, al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, dovranno rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria ai predetti scopi.

Il comma 33-ter ha stabilito che entro il 31 gennaio 2012, con Dm. dovranno essere definiti:

a)      i criteri per la verifica e l’adozione della delibera quadro;

b)      le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;

c)      le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4.

La norma in commento ha aggiunto al comma 34 un inciso, che prevede che le disposizioni contenute nel citato art. 4 si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.

Il Legislatore ha così stabilito che le disposizioni contenute nel citato art. 4 si applicano anche ai servizi privi di rilevanza economica, pertanto, tale norma costituirà l’unica regolamentazione di riferimento per la gestione di tutti i servizi pubblici, ad eccezioni di quelli espressamente esclusi.

E’ stato aggiunto il comma 34-bis, che stabilisce che l’art. 4 si applicherà anche al trasporto pubblico regionale e locale. Con riguardo al trasporto pubblico regionale, sono fatti salvi gli affidamenti già deliberati in conformità all’art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.

Art. 10 – Riforma degli ordini professionali  e società tra professionisti

Il comma 3 ha stabilito che potranno essere costituite società per l’esercizio di attività professionali secondo i modelli societari regolati dal libro V del c.c.

Il comma 4 ha previsto che potranno assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a)      l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;

b)      l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;

c)      criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta;

d)     le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Il comma 12 ha inoltre riformato gli ordini professionali mediante l’abolizione delle tariffe minime, riformulando l’art. 3 (“Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche”), comma 5, lett. d), del Dl. n. 138/11.

Secondo la novellata disposizione, il compenso spettante al professionista sarà pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale, potendo non prendere come riferimento le tariffe professionali.

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