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Legge di Stabilità – Art. 15 – 22 Certificati e dichiarazioni sostitutive, mobilità dipendenti pubblici e part-time


Art. 15 – Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto  di introdurre, nel recepimento di Direttive dell’Ue, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive  stesse

Tale disposizione ha previsto un regime di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti a carico dei privati.

Il comma 1 ha modificato l’art. 40 del Dpr. n. 445/00, disponendo che le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e non nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche.

Nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà dovranno sempre essere sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà).

Inoltre, la norma in commento ha introdotto l’obbligo di apporre sui certificati, a pena di nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Inoltre, è stato previsto che le P.A. sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà), nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle P.A., previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Con riferimento all’accertamento d’ufficio di cui all’art. 43 del citato Decreto, le Amministrazioni certificanti dovranno individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

Le stesse Amministrazioni certificanti, per mezzo di tale Ufficio, dovranno individuare e rendere note tutte le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio delle informazioni e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

Tali misure organizzative adottate dovranno essere pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente.

Infine, la norma ha previsto che la mancata risposta alle richieste di controllo, entro i trenta giorni prescritti, costituirà violazione dei doveri d’ufficio e verrà in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.

Art. 16 – Mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici

Tale disposizione, con il comma 1, ha novellato l’art. 33 del Dlgs. n. 165/01, stabilendo che tutte le P.A. dovranno annualmente effettuare una ricognizione del personale in servizio, per verificare l’esistenza di un eventuale soprannumero o eccedenza (ex art. 6, comma 1 Dlgs. n. 165/01), e tali risultanze dovranno essere comunicate al Dipartimento della Funzione Pubblica.

L’eventuale mancata ricognizione annuale determinerà per gli Enti inadempienti:

–          l’impossibilità di poter effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

–          la responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.

Il nuovo comma 4 dell’art. 33 ha previsto che nel caso in cui siano rilevate situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, il dirigente responsabile dovrà inviare un’informativa alle Rsu e alle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl. del Comparto.

Tale disposizione ha ridotto l’influenza delle organizzazioni sindacali, che nella previgente disciplina potevano esaminare le cause che avevano contribuito a determinare l’eccedenza di personale e, soprattutto, verificare la possibilità di pervenire a un accordo sulla ricollocazione del personale eccedente.

Il comma 5 dell’art. 33 ha previsto che, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione ai sindacati, l’Amministrazione:

–          dovrà risolvere unilateralmente i contratti di lavoro del personale dipendente che avrà raggiunto l’anzianità massima contributiva di 40 anni;

–          in subordine, verificherà la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell’ambito dello stesso Ente, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre Amministrazioni comprese nell’ambito della Regione, previo accordo con le stesse,.

I Ccnl. potranno stabilire criteri generali e procedure per consentire la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre Amministrazioni al di fuori del territorio regionale (art. 33, comma 6).

Trascorsi 90 giorni dalla comunicazione ai sindacati, l’Amministrazione collocherà in disponibilità il personale che non potrà essere impiegato diversamente e che non potrà essere ricollocato presso altre Amministrazioni nell’ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa Amministrazione secondo gli accordi di mobilità (art. 33, comma 7).

Il comma 8 dell’art. 33 ha confermato la precedente disciplina, prevedendo che l’indennità che spetterà al lavoratore pubblico dalla data di collocamento in disponibilità per la durata massima di 24 mesi sarà pari all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato.

I periodi di godimento dell’indennità saranno, come in precedenza, riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa e sarà riconosciuto anche il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Il comma 2 ha previsto che le procedure di cui all’art. 33 troveranno applicazione anche nei confronti dei dipendenti degli Enti sottoposti alla vigilanza dello Stato posti in liquidazione coatta amministrativa.

Le suddette disposizioni non troveranno applicazione rispetto ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate al 1° gennaio 2012.

Art. 22 – Novità in materia di part-time e telelavoro

La disposizione in commento ha introdotto agevolazioni e misure di semplificazione per l’attivazione di forme contrattuali flessibili di lavoro al fine di incentivarne l’utilizzo.

In particolare, sono state introdotte alcune semplificazioni procedimentali per i contratti di lavoro a tempo parziale.

Il comma 4 ha previsto la soppressione delle norme che subordinavano l’ammissibilità delle “clausole flessibili o elastiche”, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro o alla variazione in aumento della durata della prestazione clausole, alla condizione che esse fossero consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva [art. 1, comma 44, lett. a) e b) Legge n. 244/07].

Inoltre, è prevista la riduzione da cinque a due giorni lavorativi del periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica.

La disposizione, infine, ha soppresso la norma in base alla quale l’accordo delle parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, doveva essere convalidata dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Il successivo comma 5 ha previsto specifiche misure volte a incentivare il ricorso al telelavoro, anche con specifico riferimento all’inserimento dei lavoratori disabili e al reinserimento dei lavoratori in mobilità (comma 5).

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