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Legge di Stabilità – Art. 13 – 14 Semplificazione dei pagamenti e riduzione degli oneri amministrativi


Art. 13 – Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all’obbligo di copertura assicurativa

Il comma 1 ha modificato il regime di certificazione su istanza del creditore previsto dall’art. 9, comma 3-bis, Dl. n. 185/08, per le somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Secondo la nuova disciplina le Regioni e gli Enti locali, entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza del creditore, dovranno certificare se il credito sia certo, liquido ed esigibile.

Qualora, trascorsi 60 giorni, il creditore presenti nuova istanza, la Ragioneria dello Stato, competente per territorio, interverrà nominando se necessario un commissario ad acta, i cui relativi oneri saranno posti a carico dell’Ente.

Secondo il comma 3-ter del citato art. 9, tale certificazione non potrà essere rilasciata, a pena di nullità, dagli Enti locali commissariati (art. 143 Tuel).

Non si potrà procedere al rilascio di una certificazione avente ad oggetto crediti sorti prima o durante il commissariamento una volta che questo sia cessato.

La certificazione non potrà essere rilasciata, a pena di nullità, dalle Regioni sottoposte a piani di rientro dai deficit sanitari.

Il comma 2 ha disposto che entro il 31 marzo 2012 dovrà essere approvato un Dm. per definire le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 9, Dl. n. 185/08.

Fino all’entrata in vigore di tale Decreto resteranno valide le certificazioni prodotte in applicazione del Decreto del Mef 19 maggio 2009, pubblicato nella G.U. n. 157/09.

Il comma 3 ha modificato le disposizioni dell’art. 210 Tuel (Dlgs. n. 267/00) in materia di affidamento del servizio tesoreria, introducendo il comma 2-bis secondo il quale la convenzione per l’affidamento di tale servizio potrà prevedere l’obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall’Ente secondo la procedura del comma 3-bis sopra descritta.

Il comma 4 ha previsto che le nuove modalità per l’affidamento del servizio tesoreria si applicheranno sulle convenzioni stipulate a partire dal 1° gennaio 2012.

Il comma 5 ha integrato l’art. 193 del Codice della strada (Dlgs. n. 285/92) in materia di obbligo dell’assicurazione Rca.

In particolare, ha introdotto i commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies.

Il comma 4-ter ha previsto che l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di rilevamento della violazione.

Il comma 4-quater ha stabilito che, qualora in base alle risultanze del raffronto dei dati, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente potrà invitare il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 180, comma 8.

Il comma 4-quinquies ha previsto che la documentazione fotografia prodotta dai dispositivi, di cui al citato comma 4-ter, costituisce un atto di accertamento.

Art. 14 – Riduzione degli oneri amministrativi  per imprese e cittadini

I commi da 1 a 6 hanno introdotto una disciplina [in via sperimentale fino al 31 dicembre 2013] per l’attivazione su tutto il territorio nazionale delle zone “a burocrazia zero” già previste, solo per il Sud, dall’art. 43 del Dl. n. 78/10.

Il comma 9 ha previsto che le società a responsabilità che non hanno ancora nominato il collegio sindacale potranno redigere il bilancio secondo uno schema semplificato, secondo le indicazioni che dovranno essere contenute in un Decreto Mef che dovrà essere approvato entro il 31 marzo 2012.

Il comma 10 ha previsto che tutti i soggetti che hanno la contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettueranno operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili potranno sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

Il comma 12 ha introdotto il comma 4-bis all’art. 6 del Dlgs. n. 231/01, il quale prevede che nelle società di capitali le funzioni dell’organismo di vigilanza potranno essere svolte, indistintamente, da un collegio sindacale, un consiglio di sorveglianza o da un  comitato per il controllo della gestione.

Il comma 13 ha modificato l’art. 2477 del c.c., introducendo la previsione secondo cui l’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata potrà prevedere la nomina, le competenze e i relativi poteri di un sindaco o di un revisore.

Tale disposizione ha pertanto sostituito l’obbligo di nomina del collegio sindacale per le società di capitali, introducendo la possibilità di nominare un sindaco unico, confermando per il resto la previgente disciplina dell’art. 2477 c.c, che disciplina, tra l’altro, i casi di obbligatorietà della nomina del sindaco.

Il comma 14 ha modificato la disciplina dell’art. 2397 c.c., introducendo, per le società per azioni con patrimonio netto inferiore a un milione di euro, la possibilità che lo statuto preveda che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico anziché da un collegio sindacale.

Il comma 15 ha introdotto, per le società cooperative non quotate in borsa, la possibilità di modificare il proprio statuto anche attraverso le maggioranze assembleari previste in via generale per le modifiche statutarie, anche quando il proprio statuto richieda maggioranze più elevate per le stesse modifiche.

Il comma 16 ha modifica l’art. 10 del Codice della strada (Dlgs. n. 285/92), introducendo alcune norme di semplificazione per il rilascio delle autorizzazione nel settore dei trasporti eccezionali.

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